Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 turismo e industria alberghiera |
Data: | 22/11/2010 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 50) |
Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.8.49 - L.R. 22 novembre 2010, n. 31.
Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale n. 50/2009 «Definizione delle tipologie dei servizi forniti alle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera»
(B.U. 16 novembre 2010, n. 21 - S.S. 30 novembre 2010, n. 2)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della
1. I requisiti minimi per la classificazione delle strutture ricettive contenuti nella tabella A di cui all’articolo 4 della
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della
a) per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere già esistenti, per i quali è scaduto il periodo di validità del provvedimento di classificazione, non interessati da interventi di ristrutturazione o ampliamento, si procede a nuova classificazione secondo gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell’allegato A, rimanendo, invece, escluso l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali per i quali continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla
b) in caso di nuova apertura o di ristrutturazione, gli alberghi, i motel, i villaggi albergo e le residenze turistico alberghiere sono classificati secondo gli standard minimi qualitativi indicati nell’allegato A della presente legge. In caso di incremento dei volumi senza modifica delle parti esistenti, gli standard minimi devono essere applicati unicamente ai nuovi volumi;
c) in caso di alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere interessati da interventi di costruzione o ristrutturazione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati presentati agli uffici competenti i progetti relativi a interventi di costruzione o ristrutturazione, si applicano gli standard minimi relativi ai servizi, alle attrezzature e agli arredi indicati nell’allegato A della presente legge;
d) limitatamente ai requisiti strutturali e dimensionali, ove fossero in contrasto con la migliore conservazione dei valori storico culturali degli edifici, non è obbligatoria l’adesione ai nuovi standard per gli alberghi, motel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere da insediarsi o già insediati in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle soprintendenze come di interesse storico e/o monumentale o sottoposte ad altre forme di tutela ambientale o architettonica, per le quali si può derogare in funzione della loro integrale conservazione e preservazione».
3. Il comma 4 dell’articolo 1 della
4. Il comma 5 dell’articolo 1 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.