§ 4.8.8 - L.R. 3 maggio 1985, n. 26.
Disciplina della classificazione alberghiera.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:03/05/1985
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Scopi della legge di classificazione alberghiera.
Art. 2.  Esercizi alberghieri disciplinati dalla legge.
Art. 3.  Tipi di esercizi alberghieri.
Art. 4.  Classificazione alberghiera.
Art. 5.  Rilascio della licenza.
Art. 6.  Operazione della classificazione.
Art. 7.  Denominazione degli esercizi alberghieri.
Art. 8.  Denuncia ai fini di classificazione.
Art. 9.  Pubblicità delle deliberazioni di classificazione.
Art. 10.  Ricorsi avverso la classificazione.
Art. 11.  Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati.
Art. 12.  Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della classificazione.
Art. 13.  Attribuzione di migliore classificazione.
Art. 14.  Sanzione per mancata denuncia.
Art. 15.  Comportamento ostativo del titolare di esercizio.
Art. 16.  Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione.
Art. 17.  Esercizio delle funzioni di vigilanza.
Art. 18.  Norme transitorie e finali.


§ 4.8.8 - L.R. 3 maggio 1985, n. 26.

Disciplina della classificazione alberghiera.

(B.U. n. 38 del 10 maggio 1985).

 

Art. 1. Scopi della legge di classificazione alberghiera.

     La classificazione degli alberghi e degli altri esercizi alberghieri è regolata dalla presente legge allo scopo di individuare e disciplinare le caratteristiche ed il grado di conforto dei singoli esercizi in base a requisiti di attrezzature, arredamento e conduzione che assicurino obiettivi caratteri di riconoscibilità, ai servizi di ospitalità e di ristoro da essi offerti.

 

     Art. 2. Esercizi alberghieri disciplinati dalla legge.

     Negli esercizi alberghieri assoggettati alla disciplina della presente legge viene fornito servizio di alloggio in uno o più stabili con i requisiti indicati nella allegata tabella A); l'esercizio alberghiero può comprendere anche i servizi di ristorante, bar e accessori purché gestiti unitariamente ad esso.

 

     Art. 3. Tipi di esercizi alberghieri.

     Gli alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni possono assumere la denominazione di motel.

     I motel, qualunque sia il numero di stelle assegnato, dovranno assicurare i servizi di autorimessa con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere degli ospiti maggiorate del 10 per cento, nonché i servizi di primo intervento, di assistenza meccanica per turisti motorizzati, rifornimento di carburante, ristorante o tavola calda e fredda, bar.

     Gli esercizi che, dotati dei requisiti propri degli alberghi, sono caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela possono assumere la denominazione di villaggio albergo.

     Gli esercizi che offrono alloggio, in unità abitative costituiti da uno o più locali, forniti di servizio autonomo di cucina e che posseggono i requisiti di cui all'allegata tabella «B» sono denominati residenze turistico-alberghiere, essi sono disciplinati dalla presente legge soltanto ai fini della loro classificazione, in relazione ai requisiti posseduti.

 

     Art. 4. Classificazione alberghiera. [1]

     Requisiti minimi per la classificazione sono:

     capacità ricettiva non inferiore a sette stanze;

     almeno un servizio igienico ogni dieci posti letto;

     un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera;

     un locale ad uso comune;

     impianti tecnologici e numero di addetti adeguati e qualificati al funzionamento della struttura.

     Gli esercizi alberghieri in base ai requisiti vengono contrassegnati con 5, 4, 3, 2 o una stella.

     Gli alberghi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva «lusso» stabilita mediante legge regionale, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.

     Alle residenze turistico-alberghiere non può essere attribuita classificazione con contrassegno inferiore a due stelle.

     L'attribuzione del numero delle stelle è effettuata sulla base del punteggio ricavato dalla somma dei coefficienti numerici corrispondenti ai singoli requisiti posseduti dall'esercizio alberghiero.

     I requisiti, i punteggi relativi, i coefficienti numerici di ciascun requisito sono indicati rispettivamente per gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere nelle allegate tabelle A) e B) che fanno parte integrante della presente legge.

     La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.

 

     Art. 5. Rilascio della licenza.

     La licenza di esercizio deve contenere le indicazioni relative alla denominazione, alla classificazione assegnata. al numero delle camere e dei letti e al periodo di apertura.

     E' fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all'esterno e all'interno di ciascun esercizio alberghiero. il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate.

     Il testo della presente legge deve essere tenuto a disposizione dei clienti presso ciascun esercizio alberghiero.

 

     Art. 6. Operazione della classificazione.

     Il provvedimento di classificazione delle aziende ricettive è adottato dal Sindaco del Comune competente per territorio, che dovrà acquisire il parere dell'Ente turistico anche esso competente per territorio.

     La classificazione prevista dalla presente legge è operante dal 1° gennaio 1955 ed ha validità per un quinquennio.

     Fino a tale data si applicano la legge 20 dicembre 1937, n. 2651, il relativo regolamento e le successive modificazioni ed integrazioni.

     Le operazioni relative alla classificazione sono adempiute  nel secondo semestre dell'anno nel quale scade il quinquennio  di validità della classificazione.

     La classificazione viene operata in via provvisoria sulla base del progetto e degli elementi denunciati e attribuita in via definitiva secondo le modalità disciplinate dalla presente legge.

     Non si procede a modificazioni della classificazione nell'ultimo anno del quinquennio.

 

     Art. 7. Denominazione degli esercizi alberghieri.

     La denominazione di ciascun esercizio alberghiero deve evitare omonime nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

 

     Art. 8. Denuncia ai fini di classificazione.

     Chiunque richieda il rilascio di una licenza alberghiera (leve preventivamente dichiarare gli elementi necessari per la classificazione.

     Il titolare della licenza di cui all'art. 2 è tenuto ad effettuare identica dichiarazione entro il mese di giugno dell'anno nel quale scade il quinquennio di validità della classificazione.

     I modelli di denuncia sono predisposti e distribuiti dalla Regione.

 

     Art. 9. Pubblicità delle deliberazioni di classificazione.

     Entro trenta giorni dalla data di deliberazione della classificazione, l'elenco degli esercizi classificati è pubblicato nel foglio degli annunci legali di ciascuna provincia e affisso per estratto nell'Albo pretorio del Comune ove ha sede l'esercizio alberghiero interessato.

 

     Art. 10. Ricorsi avverso la classificazione.

     Contro i provvedimenti di classificazione o di revisione di classifica adottati dal Comune è ammesso ricorso in opposizione.

     Il ricorso deve essere presentato al Comune entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato.

     Su di esso il Comune decide entro sessanta giorni dalla sua presentazione.

     In caso di inerzia del Comune i poteri sostitutivi sono esercitati dalla Giunta regionale (Assessore regionale al turismo) il quale, sentito il Sindaco, adotta il provvedimento entro sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 11. Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati.

     Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, l'ente preposto alle operazioni di classificazione trasmette alla Regione gli elenchi degli esercizi classificati e, separatamente, quelli degli esercizi per i quali siano stati presentati i ricorsi.

     La Giunta regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per province, contenenti le classificazioni divenute definitive.

     Per gli esercizi alberghieri le cui classificazioni siano state impugnate con ricorso, e per gli esercizi la cui gestione sia iniziata durante il quinquennio, si provvede con elenchi suppletivi.

     La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi degli esercizi classificati all'Ente nazionale italiano per il turismo per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia.

 

     Art. 12. Provvedimenti d'ufficio per il mutamento della classificazione.

     Ove si verifichi il mutamento di condizioni o di requisiti tali da comportare la riduzione del punteggio e conseguente diversa classificazione, viene pronunciato, anche d'ufficio, un nuovo provvedimento di classificazione adottato con le procedure previste dalla presente legge.

 

     Art. 13. Attribuzione di migliore classificazione.

     Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'esercizio possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione all'ente competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

     L'ente competente alla classificazione, accertata la idoneità delle modificazioni apportate, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.

 

     Art. 14. Sanzione per mancata denuncia.

     Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 5 della presente legge viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

     La licenza può essere nuovamente concessa previa classificazione dell'esercizio, allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 5.

 

     Art. 15. Comportamento ostativo del titolare di esercizio.

     Il titolare di esercizio, il quale non fornisca le informazioni richieste ai fini della classificazione. o non consenta gli accertamenti superiori predisposti allo stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.000.000.

     Il Comune può disporre, in caso di persistenza nel rifiuto, la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare dell'esercizio non abbia ottemperato a tale obbligo

 

     Art. 16. Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione.

     Il titolare il quale ometta di indicare la classificazione o attribuisca al proprio esercizio con scritti. stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi modo. una classificazione, una denominazione o una insegna diverse da quelle autorizzate o affermi la sussistenza di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 2.000.000, indipendentemente dall'applicazione di sanzioni penali.

     La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che ometta di indicare la categoria (stella).

     Il Comune può disporre la sospensione della licenza di esercizio da dieci a sessanta giorni.

 

     Art. 17. Esercizio delle funzioni di vigilanza.

     L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6.

 

     Art. 18. Norme transitorie e finali.

     Alle aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultassero in possesso dei requisiti minimi previsti per il primo livello di classificazione. la licenza può essere rinnovata dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle loro strutture e servizi, secondo i requisiti di cui alle tabelle stesse. Allo scadere dei termini fissati dal Comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il rinnovo della licenza è subordinata alla avvenuta esecuzione dei lavori stessi.

     Le aziende che alla data di entrata in vigore della presente legge raggiungono almeno il 90 per cento del punteggio necessario per essere assegnate al livello di classificazione immediatamente superiore a quello di cui posseggono interamente i requisiti, possono ottenere l'inserimento al livello superiore dietro presentazione di un progetto di adeguamento delle strutture o dei servizi secondo i requisiti di cui alle tabelle allegate. Allo scadere dei termini fissati dal Comune per la realizzazione dei lavori di adeguamento previsti dal progetto, il Comune accetta la rispondenza delle opere realizzazione al livello di classifica assegnato ovvero provvede all'assegnazione della classifica corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti.

     Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme sinora vigenti.

 

 

 

 


[1] Per una modifica dei requisiti di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 7 dicembre 2009, n. 50 e l'art. 1 della L.R. 22 novembre 2010, n. 31.