§ 4.8.13 - L.R. 12 aprile 1990, n. 20.
Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 turismo e industria alberghiera
Data:12/04/1990
Numero:20


Sommario
Art. 1.      1. Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato.
Art. 4.      1. Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.8.13 - L.R. 12 aprile 1990, n. 20.

Norme tendenti a favorire la conduzione professionale degli alberghi.

 

Art. 1.

     1. Il rilascio della licenza, la denominazione e la classificazione degli esercizi alberghieri sono di competenza del Comune territorialmente interessato.

     2. La denominazione degli esercizi alberghieri deve evitare omonimie nell'ambito dello stesso Comune. La denominazione di un esercizio alberghiero cessato non può essere assunta da altri esercizi aventi sede nello stesso Comune, se non sono trascorsi due anni dalla cessazione, salvo formale autorizzazione del titolare dell'esercizio cessato.

 

     Artt. 2. - 3. [1]

     Entro il 30 aprile 1996 devono essere condotte da un Direttore d'Albergo, secondo la qualifica richiamata dall'art. 40 della legge n. 13 del 26 marzo 1985, le strutture ricettive indicate nell'art.. 3 della legge regionale n. 26 del 3 maggio 1985, tenuto conto della consistenza numerica delle stanze e della classificazione in numero di stelle e cioè:

     - strutture ricettive classificate a due stelle con un numero di stanze superiore a 100;

     - strutture ricettive classificate a tre stelle con un numero di stanze superiore a 60;

     - strutture ricettive classificate a quattro stelle ed oltre indipendentemente dal numero delle stanze.

 

     Art. 4.

     1. Al titolare di esercizio alberghiero che non abbia ottemperato all'obbligo di cui alla presente legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.

     2. La licenza può essere nuovamente concessa allorché siano stati adempiuti gli obblighi di cui agli articoli precedenti.

     3. L'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla presente legge rientrano nell'esercizio delle funzioni ispettive conferite dal D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Gli originari articoli 2 e 3 sono stati così sostituiti con art. 10 L.R. 10 aprile 1995, n. 14.