§ 4.7.37 - L.R. 20 novembre 2006, n. 13.
Integrazione alla Legge regionale n. 20/2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 lavoro e formazione professionale
Data:20/11/2006
Numero:13


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell’art. 10 della legge regionale del 19 novembre 2003, n. 20 è integrato con il seguente secondo alinea:


§ 4.7.37 - L.R. 20 novembre 2006, n. 13.

Integrazione alla Legge regionale n. 20/2003.

(B.U. 27 novembre 2006, n. 21 - S.S. n. 2).

 

Art. 1.

     Il primo comma dell’art. 10 della legge regionale del 19 novembre 2003, n. 20 è integrato con il seguente secondo alinea:

     «Al solo fine di garantire un adeguato periodo di assestamento dell’attività avviata dal Consiglio regionale per la  stabilizzazione dei lavoratori di cui all’art. 1, primo comma della presente legge regionale, già impegnati in progetti operativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 280/1997, le convenzioni a tal fine stipulate ai sensi della legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 4 possono essere prorogate fino al 31 dicembre 2007 con oneri a carico del suddetto Ente stabilizzatore compatibili con le disponibilità del proprio bilancio».