§ 4.1.15 - L.R. 23 marzo 1984, n. 3.
Delega in materia di agricoltura - Proroga termini.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:23/03/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.15 - L.R. 23 marzo 1984, n. 3. [1]

Delega in materia di agricoltura - Proroga termini.

(B.U. n. 23 del 27 marzo 1984).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino all'approvazione di una nuova legge delega in materia di agricoltura e comunque non oltre il 30 settembre 1984.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.