§ 4.1.9 - L.R. 20 marzo 1981, n. 2.
Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27. Norme in materia di agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:20/03/1981
Numero:2


Sommario
Art. 1.      Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino al 30 [...]
Art. 2.      Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 sono così sostituiti:
Art. 3.      La Giunta regionale, per attuazione del disposto di cui all'articolo 3, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.1.9 - L.R. 20 marzo 1981, n. 2. [1]

Integrazione legge regionale 2 giugno 1980, n. 27. Norme in materia di agricoltura.

(B.U. n. 11 del 26 marzo 1981).

 

Art. 1.

     Le funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste delegate con legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 continuano ad essere esercitate dagli organismi regionali competenti fino al 30 settembre 1981.

 

     Art. 2.

     Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27 sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale, per attuazione del disposto di cui all'articolo 3, della legge regionale 2 giugno 1980, n. 27, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

     a) alla compilazione degli inventari dei beni mobili e immobili degli uffici agricoli di zona e alla loro consegna agli enti delegati:

     b) a richiedere al personale in servizio presso gli uffici agricoli di zona ad esprimersi relativamente alla propria disponibilità per il passaggio funzionale all'ente delegato.

     Entro lo stesso termine di cui al primo comma del presente articolo ed in attesa della più complessiva organizzazione operativa degli enti delegati, la Giunta regionale, su richiesta documentata degli enti medesimi, provvede al comando di personale regionale.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.