§ 3.6.3 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 24.
Istituzione della giornata regionale per la legalità.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:05/12/2003
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Giornata regionale per la legalità
Art. 2.  Modalità di realizzazione
Art. 3.  Disposizioni finanziaria


§ 3.6.3 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 24. [1]

Istituzione della giornata regionale per la legalità.

(B.U. 9 dicembre 2003, n. 22 - S.S. n. 4).

 

     Art. 1. Giornata regionale per la legalità

     1. In memoria delle vittime del dovere e della criminalità, la Regione istituisce la «Giornata regionale per la legalità», da celebrarsi ogni anno il ventitré di maggio, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio calabrese.

 

          Art. 2. Modalità di realizzazione

     1. In occasione della «Giornata regionale per la legalità» la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità nella società calabrese.

     2. Il programma delle iniziative è curato dalla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria di cui alla L.R. 27 dicembre 2002, n. 50, che in fase di realizzazione si avvale della collaborazione di Enti ed Associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell’educazione alla legalità.

 

          Art. 3. Disposizioni finanziaria

     1. La spesa per l’attuazione della presente legge, quantificata in C 25.000,00, rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.

 


[1] Abrogata dall'art. 17 della L.R. 16 ottobre 2008, n. 31.