Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 celebrazioni e ricorrenze |
Data: | 05/12/2003 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Giornata regionale per la legalità |
Art. 2. Modalità di realizzazione |
Art. 3. Disposizioni finanziaria |
§ 3.6.3 - L.R. 5 dicembre 2003, n. 24. [1]
Istituzione della giornata regionale per la legalità.
(B.U. 9 dicembre 2003, n. 22 - S.S. n. 4).
Art. 1. Giornata regionale per la legalità
1. In memoria delle vittime del dovere e della criminalità, la Regione istituisce la «Giornata regionale per la legalità», da celebrarsi ogni anno il ventitré di maggio, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio calabrese.
Art. 2. Modalità di realizzazione
1. In occasione della «Giornata regionale per la legalità» la Regione organizza manifestazioni, convegni, e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità nella società calabrese.
2. Il programma delle iniziative è curato dalla Commissione contro il fenomeno della mafia in Calabria di cui alla
Art. 3. Disposizioni finanziaria
1. La spesa per l’attuazione della presente legge, quantificata in C 25.000,00, rientra nello stanziamento previsto, nell’ambito dell’unità previsionale di base del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
[1] Abrogata dall'art. 17 della