§ 3.6.1 - L.R. 20 aprile 1990, n. 25.
Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 celebrazioni e ricorrenze
Data:20/04/1990
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Calabria consapevole della funzione storica svolta nella Calabria dalla Certosa di S. Stefano del bosco, incoraggia e partecipa alle iniziative assunte dall'Università della [...]
Art. 2.      1. Il programma delle iniziative comprende tra l'altro:
Art. 3.      1. Il compito di definire ed attuare le iniziative previste al precedente comma, con esclusione di quella indicata al punto a), per cui è stato già costituito un apposito gruppo di ricerca [...]
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. [...]
Art. 5.      1. Per finanziare interventi straordinari di adeguamento delle infrastrutture del Comune di Serra S. Bruno, in previsione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori, è autorizzato, a [...]
Art. 6.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.6.1 - L.R. 20 aprile 1990, n. 25. [1]

Celebrazione del IX Centenario di fondazione della Certosa di Serra San Bruno.

 

Art. 1.

     1. La Regione Calabria consapevole della funzione storica svolta nella Calabria dalla Certosa di S. Stefano del bosco, incoraggia e partecipa alle iniziative assunte dall'Università della Calabria, dal Comune di Serra S. Bruno e da altri Enti locali e culturali nella ricorrenza del IX centenario dell'arrivo di San Bruno a S. Maria della Torre (ora Serra San Bruno) e della fondazione dell'Eremo, fra i più eminenti d'Europa e unica istituzione di stretta osservanza monastica tuttora presente in Calabria a carattere internazionale.

 

     Art. 2.

     1. Il programma delle iniziative comprende tra l'altro:

     a) predisposizione ed edizione critica del Codice Diplomatico della Certosa;

     b) redazione di uno studio di fattibilità per l'esplorazione archeologica del territorio in cui sorge l'eremo;

     c) colloquio internazionale di studi su Bruno di Colonia e il suo pensiero, sulla fondazione cartusiana in Calabria e sulla politica di latinizzazione della Calabria da parte dei Conti e dei Re Normanni da svolgersi in Serra S. Bruno e nei centri calabresi collegati alla storia della Certosa (Squillace, Mileto, Gasperina, Montauro, ecc.);

     d) iniziative varie di carattere divulgativo (mostre, giornate di studio periferiche, documentario didattico e televisivo, premi di giornalismo e saggistica, ecc.).

 

     Art. 3.

     1. Il compito di definire ed attuare le iniziative previste al precedente comma, con esclusione di quella indicata al punto a), per cui è stato già costituito un apposito gruppo di ricerca presso l'Università degli Studi della Calabria, è demandata all'Istituto di Studi sul Medioevo in Calabria di cui alla legge regionale 8 agosto 1988, n. 21 il cui organo esecutivo è integrato per tale scopo dal titolare della cattedra di Storia Medievale presso il medesimo Ateneo di Cosenza, da tre rappresentanti designati uno dell'Assessorato regionale alla Cultura, uno dal Comune di Serra S. Bruno e uno dall'Archidiocesi di Catanzaro-Squillace.

     2. L'Istituto definirà e attuerà le iniziative di cui sopra d'intesa con il Priore della Certosa di Serra S. Bruno.

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1990, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 5.

     1. Per finanziare interventi straordinari di adeguamento delle infrastrutture del Comune di Serra S. Bruno, in previsione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori, è autorizzato, a valere sui fondi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 art. 2, un contributo una tantum a favore del medesimo Comune fino al massimo di L. 150 milioni.

     2. Il contributo di cui al comma uno è erogato con Decreto dell'Assessore regionale dei LL.PP., previa presentazione di progetto di massima da parte del Comune di Serra S. Bruno.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.