§ 3.4.15 - L.R. 28 marzo 1994, n. 12.
Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:28/03/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Composizione, elezione e durata.
Art. 3.  Funzionamento.
Art. 4.  Il Presidente.
Art. 5.  Rinuncia e decadenza.
Art. 6.  Incompatibilità.
Art. 7.  Funzioni.
Art. 8.  Incontri periodici e consultazioni.
Art. 9.  Rapporti con altri organismi.
Art. 10.  Organizzazione.
Art. 11.  Programmazione e relazione sull'attività.
Art. 12.  Indennità di presenza e rimborso spese.
Art. 13.  Norma fnanziaria.
Art. 14.  Abrogazione.


§ 3.4.15 - L.R. 28 marzo 1994, n. 12. [1]

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.

(B.U. n. 39 del 31 marzo 1994).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo in attuazione dell'art. 7 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

 

     Art. 2. Composizione, elezione e durata.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è composto da 11 membri prescelti tra esperti in materia di informazioni e comunicazione radiotelevisiva eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere.

     2. Il Consiglio regionale, nella stessa seduta, provvede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente del Comitato.

     3. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati con decreto del Presidente della Giunta e durano in carica sino al termine della Legislatura regionale.

     I suoi componenti possono essere riconfermati per una sola volta.

 

     Art. 3. Funzionamento.

     1. Il Comitato è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi, o in via straordinaria, per casi di necessità ed urgenza, quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei componenti.

     2. Il Comitato è convocato mediante avviso scritto inviato a tutti i componenti almeno 5 giorni prima dalla data fissata e contenente l'indicazione dell'ordine del giorno della riunione.

     3. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con qualsiasi mezzo o senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

     4. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di 6 componenti.

     5. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 4. Il Presidente.

     1. Il Presidente rappresenta il Comitato, lo convoca e lo presiede; indice le riunioni, fissa l'ordine del giorno tenendo anche conto delle richieste dei singoli componenti, dirige il dibattito e lo dichiara concluso ponendo in votazione i singoli oggetti.

     2. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

 

     Art. 5. Rinuncia e decadenza.

     1. In caso di rinuncia e decadenza di uno o più componenti, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione.

     2. I componenti, che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre adunanze consecutive decadono dal mandato e vengono sostituiti.

 

     Art. 6. Incompatibilità.

     1. Sono incompatibili con la carica di componenti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo tutti coloro per i quali sussistano cause di incompatibilità o di ineleggibilità a Consigliere regionale nonché i Consiglieri di Enti regionali e subregionali e coloro che rivestono incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

     Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate. Per tutta la durata del mandato i membri del Comitato non possono esercitare, a pena di decadenza alcun tipo di attività professionale per società o imprese operanti nel settore radiotelevisivo pubblico o privato.

     2. Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a componente del Comitato si trasformano in cause di compatibilità.

     3. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile, deve entro 15 giorni dal verificarsi delle condizioni di incompatibilità rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte del Comitato in caso di mancata rinuncia alla nuova carica, decade automaticamente dalla carica di componente del Comitato.

     4. Il Presidente e i componenti del Comitato non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od Enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quelle del Comitato, o comunque, beneficiare direttamente delle sue prestazioni e dei suoi interventi.

     5. La decadenza è pronunziata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione del Consiglio regionale.

     6. Il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Comitato possono essere revocati dagli stessi Organi che li hanno eletti su richiesta e decisione della maggioranza assoluta dei loro componenti.

 

     Art. 7. Funzioni.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è organismo di consulenza della Regione Calabria in materia radiotelevisiva e svolge le seguenti funzioni:

     a) esprime il parere sullo schema di piano di assegnazione delle radio frequenze, trasmesso dal Ministero delle Poste alla Regione, in attuazione dell'art. 3 comma 14 della legge n. 223/90, ed eventualmente propone ipotesi diverse di bacino in relazione alle proprie caratteristiche naturali, socio-economiche e culturali del territorio;

     b) esprime il parere sull'adozione e sull'adeguamento del piano territoriale di coordinamento per la localizzazione degli impianti di diffusione previsti dal piano di assegnazione di cui all'art. 3, comma 19, della legge n. 223/90;

     c) esprime il parere sulla destinazione dei fondi della Regione per la pubblicità a favore delle emittenti private locali, di cui all'art. 9, 1° comma della legge n. 223/90;

     d) esprime il parere su provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore della radiodiffusione comunitaria in ambito locale, ai sensi dell'art. 23, 2° comma, legge n. 223/90;

     e) assume ogni opportuna iniziativa, in sede regionale, al fine di stimolare, e sviluppare la formazione e la ricerca sui temi e sui problemi della comunicazione radiotelevisiva, nei suoi aspetti politici, giuridici, economici e sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Università e le strutture universitarie;

     f) formula proposte alla concessionaria pubblica relativamente a programmazioni regionali che possono essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale, instaurando stabili rapporti con la sede regionale della concessionaria pubblica;

     g) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale secondo le norme stabilite dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla programmazione definita con la concessionaria pubblica;

     h) definisce i contenuti e coordina l'attuazione delle collaborazioni e/o convenzioni stipulate dalla Regione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico e concessionari privati in ambito locale;

     i) svolge attività di indagine, di studio, di ricerca e consulenza, affidandone l'esecuzione a soggetti qualificati della sfera pubblica e privata.

 

     Art. 8. Incontri periodici e consultazioni.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo promuove forme sistematiche di partecipazione con le associazioni delle emittenti private operanti nella Regione, con la concessionaria del servizio pubblico, con le associazioni degli utenti e con tutti quei soggetti che sono interessati alla comunicazione radiotelevisiva, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti e pareri fondamentali che la presente legge gli demanda, anche attraverso la istituzione di conferenze regionali sull'informazione.

 

     Art. 9. Rapporti con altri organismi.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, in attuazione dell'art. 7, 5° comma della legge n. 223/90 esercita le attività che possono essergli richieste dal Ministero delle Poste e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria nell'ambito dello svolgimento delle loro funzioni previste dalla nuova disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

     2. In relazione a dette funzioni, il Comitato tiene un registro delle imprese radiotelevisive operanti in ambito regionale e segue le rilevazioni e pubblicazioni degli indici di ascolto delle emittenti e rete radiofoniche e televisive pubbliche e private.

     3. Il Comitato formula proposte operative nell'ambito delle previsioni del successivo art. 11 e tiene inoltre rapporti con il Consiglio Consultivo degli utenti di cui all'art. 29 della legge n. 2 3/90 e con la Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, in attuazione dell'art. 11 della stessa legge n. 223/90.

 

     Art. 10. Organizzazione.

     1. Al funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo provvede la Giunta regionale con apposito finanziamento annuale da inserire nel bilancio in relazione alle previsioni di cui al successivo art. 11 e con la messa a disposizione di mezzi, strutture e personale regionale.

 

     Art. 11. Programmazione e relazione sull'attività.

     1. Il Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo presenta annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale un programma quadro della sua attività, unitamente al consuntivo delle spese sostenute nell'anno precedente, riguardante le attività eventuali da svolgere in attuazione dell'art. 9 comma 3 della presente legge, le attività di studio, di ricerca e consulenza.

     2. Il Comitato presenta annualmente alla Giunta ed al Consiglio regionale una relazione sulla situazione del sistema radiotelevisivo nella regione, formulando eventuali proposte di intervento ai vari organi regionali.

 

     Art. 12. Indennità di presenza e rimborso spese.

     1. Ai componenti del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo è attribuita un'indennità per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella seguente misura:

     lire 60.000 al Presidente o, in assenza, al facente funzioni;

     lire 50.000 agli altri componenti del Comitato.

     2. Ai componenti del Comitato che non hanno la residenza o il domicilio o l'abituale dimora nel comune in cui ha sede il Comitato, è corrisposto, inoltre, per ogni seduta, il rimborso delle spese di viaggio se il trasporto è effettuato con mezzi pubblici, oppure l'importo di 1/5 del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro dalla distanza stradale tra il comune di residenza e quello in cui ha sede il Comitato.

     3. L'autorizzazione all'uso del mezzo privato è rilasciata dal Presidente del Comitato.

     4. Al Presidente ed ai componenti che, per ragioni del loro ufficio, si rechino fuori dalla località in cui ha sede il Comitato medesimo, oltre il rimborso delle spese di trasporto, compete il trattamento economico di missione nella misura prevista per il personale dipendente della Regione.

 

     Art. 13. Norma fnanziaria.

     La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico della Giunta regionale.

     Il relativo onere, dell'importo presumibile di lire 50 milioni, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo dello stato di previsione della spesa che presenta la necessaria disponibilità.

     La spesa relativa agli anni successivi farà carico allo stesso o corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 14. Abrogazione.

     1. E' abrogata ogni altra disposizione incompatibile od in contrasto con la presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 17 della L.R. 22 gennaio 2001, n. 2, nei limiti di cui all'art. 16 della stessa L.R. 2/2001.