| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Calabria |
| Materia: | 3. servizi sociali |
| Capitolo: | 3.4 informazione e cultura |
| Data: | 21/03/1983 |
| Numero: | 12 |
| Sommario |
| Art. 1. Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a [...] |
| Art. 2. Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui |
| Art. 3. Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio [...] |
§ 3.4.3 - L.R. 21 marzo 1983, n. 12. [1]
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.
(B.U. n. 23 del 30 marzo 1983).
Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della
Al suddetto concorso è ammesso il personale di cui al comma precedente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale.
Lo stesso personale è ammesso al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alla qualifica posseduta presso i centri suddetti, giusta la seguente tabella di comparazione:
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Qualifica Livello funzionale |
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di provenienza dell'amministrazione regionale |
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(per memoria) Dirigente |
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(per memoria) Esperto |
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(per memoria) Istruttore |
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Operatore culturale Collaboratore |
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(per memoria) Applicato-operatore spec. |
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(per memoria) Operatore qualificato |
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(per memoria) Commesso |
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(per memoria) Ausiliario |
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L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione al concorso riservato è disposto con delibera della Giunta regionale e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della delibera medesima. Con lo stesso provvedimento d'inquadramento è altresì disposta la destinazione della sede, secondo comma quanto previsto dall'articolo 7 della
Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui
all'articolo 2 della
L'ampliamento dell'organico è riferito a due posti di collaboratore.
La tabella A, di cui al citato articolo 2 della
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LIVELLI FUNZIONALI POSTI |
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Dirigente 215 |
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Esperto 304 |
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Istruttore 760 |
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Collaboratore 981 |
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Applicato-operatore spec. 533 |
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Operatore qualificato 171 |
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Commesso 229 |
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Ausiliario 10 |
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TOTALE GENERALE 3.203 |
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Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio 1983.
Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2 della