§ 3.4.3 - L.R. 21 marzo 1983, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 informazione e cultura
Data:21/03/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a [...]
Art. 2.      Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui
Art. 3.      Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio [...]


§ 3.4.3 - L.R. 21 marzo 1983, n. 12. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

(B.U. n. 23 del 30 marzo 1983).

 

Art. 1.

     Il personale utilizzato presso i disciolti centri di servizi culturali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 29 che vi presta servizio con rapporto continuativo ed a tempo pieno dalla data dell'entrata in vigore della suddetta legge ma anteriore alla deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 30 gennaio 1978 che modificando la normativa delle convenzioni con gli enti gestori, ha vietato nuove assunzioni di personale presso i suddetti centri, è immesso nel ruolo unico del personale della Regione a seguito della positiva partecipazione ad apposito concorso riservato per titoli ed esami, indetto con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Al suddetto concorso è ammesso il personale di cui al comma precedente in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale.

     Lo stesso personale è ammesso al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alla qualifica posseduta presso i centri suddetti, giusta la seguente tabella di comparazione:

 

 

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Qualifica                      Livello funzionale

di provenienza                 dell'amministrazione regionale

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(per memoria)                  Dirigente

(per memoria)                  Esperto

(per memoria)                  Istruttore

Operatore culturale            Collaboratore

(per memoria)                  Applicato-operatore spec.

(per memoria)                  Operatore qualificato

(per memoria)                  Commesso

(per memoria)                  Ausiliario

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     L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione al concorso riservato è disposto con delibera della Giunta regionale e decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data della delibera medesima. Con lo stesso provvedimento d'inquadramento è altresì disposta la destinazione della sede, secondo comma quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1979, n. 8.

 

     Art. 2.

     Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui

all'articolo 2 della legge regionale 16 maggio 1980 n. 8, è aumentato di due unità.

     L'ampliamento dell'organico è riferito a due posti di collaboratore.

     La tabella A, di cui al citato articolo 2 della legge regionale n. 8 del 16 maggio 1980, concernente l'organico del personale della Regione Calabria è conseguentemente, così modificata:

 

 

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LIVELLI FUNZIONALI                                          POSTI

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Dirigente                                                     215

Esperto                                                       304

Istruttore                                                    760

Collaboratore                                                 981

Applicato-operatore spec.                                     533

Operatore qualificato                                         171

Commesso                                                      229

Ausiliario                                                     10

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                                         TOTALE GENERALE    3.203

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     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dell'applicazione della presente legge si farà fronte in termini di competenza e di cassa, mediante la parziale utilizzazione dei fondi iscritti al Cap. 1003101 del bilancio 1983.

     Per gli anni successivi, si provvederà con le relative leggi di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.