Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 16/05/1980 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. La legge sul trattamento giuridico ed economico del personale della formazione professionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10-4-1980, è ritirata e sostituita dalla presente [...] |
Art. 2. Il personale della regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentano l'organico regionale di 621 [...] |
Art. 3. Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, in servizio, a tempo indeterminato a seguito di deliberazioni perfette ed esecutive alla data del 31 marzo 1980 è inquadrato [...] |
Art. 4. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato in lire 750 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 3221105 dello stato di previsione della spesa del [...] |
§ 2.1.12 - L.R. 16 maggio 1980, n. 8. [1]
Ordinamento del personale addetto al settore della formazione professionale.
(B.U. n. 18 del 24 maggio 1980).
La legge sul trattamento giuridico ed economico del personale della formazione professionale approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10-4-1980, è ritirata e sostituita dalla presente legge.
Il personale della regione addetto alla formazione professionale è inquadrato nel ruolo unico regionale, secondo i livelli funzionali in esso compresi, aumentano l'organico regionale di 621 unità.
L'ampliamento dell'organico è riferito a quattro posti di esperto, a 110 posti di istruttore, a 329 posti di collaboratore, a 113 posti di applicato-operatore specializzato, a sei posti di operatore qualificato e a 59 posti di commesso.
Nell'ambito del ruolo unico del personale regionale è separatamente determinato, in attuazione della
La dotazione organica complessiva del personale della Regione Calabria, di cui alla tabella «A» approvata dall'articolo 44 della legge regionale «Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico degli impiegati regionali. Recepimento dell'accordo relativo al contratto nazionale per il personale delle Regioni a Statuto ordinario, per il periodo 1-1-1976, 31-12-1978» approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 aprile 1980 è così modificata:
TABELLA «A» |
|
----------------------------------------------------------------- |
Organico del personale della Regione Calabria |
----------------------------------------------------------------- |
Livelli funzionali Posti |
----------------------------------------------------------------- |
Dirigente 215 |
Esperto 304 |
Istruttore 760 |
Collaboratore 979 |
Applicato - Operatore specializzato 533 |
Operatore qualificato 171 |
Commesso 229 |
Ausiliario 10 |
------------------------------------------------------------------ |
TOTALE GENERALE 3.201 |
----------------------------------------------------------------- |
L'organico del personale della Regione Calabria è così articolato:
a) contingente dell'amministrazione generale:
------------------------------------------------------------------ |
Livelli funzionali Posti |
------------------------------------------------------------------ |
Dirigente 209 |
Esperto 277 |
Istruttore 656 |
Collaboratore 541 |
Applicato - operatore specializzato 406 |
Operatore qualificato 164 |
Commesso 163 |
Ausiliario 8 |
------------------------------------------------------------------ |
TOTALE GENERALE 2.424 |
------------------------------------------------------------------ |
b) contingente dell'amministrazione addetto alla formazione professionale: [2]
------------------------------------------------------------------ |
Livelli funzionali Posti Totali |
------------------------------------------------------------------ |
8° Dirigente 6+6 12 |
7° Esperto 27+13 40 |
6° Istruttore 114+7 121 |
5° Collaboratore 428+92 520 |
4° Applicato-Operat. Spec. 127+25 152 |
3° Operatore qualificato 7+20 27 |
2° Commesso 66+11 77 |
1° Ausiliario 2+1 3 |
------------------------------------------------------------------ |
TOTALE GENERALE 952 |
------------------------------------------------------------------ |
Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale addetto alla formazione professionale sono quelli del personale della Regione, salvo quanto stabilito da espresse norme di legge.
Eccezionalmente, il personale addetto alla formazione professionale, in servizio, a tempo indeterminato a seguito di deliberazioni perfette ed esecutive alla data del 31 marzo 1980 è inquadrato nel ruolo regionale a seguito di concorsi riservati per titoli e per esami, indetti con decreto del Presidente della Regione entro il 15 giugno 1980.
Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al precedente comma i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatta per il limite di età che abbiano alla data di entrata in vigore della presente legge almeno diciotto mesi di servizio effettivo senza demerito e che, alla stessa data, risultino in servizio.
I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, giusta la seguente tabella di comparazione.
------------------------------------------------------------------ |
Mansioni previste nelle |
Livelli funzionali deliberazioni di assunzione |
a tempo indeterminato |
------------------------------------------------------------------ |
Dirigente |
------------------------------------------------------------------ |
Esperto Compiti tecnici, comportanti il possesso |
della laurea in ingegneria ed |
architettura |
------------------------------------------------------------------ |
Istruttore Compiti amministrativi o di docente |
comportanti il possesso della laurea |
------------------------------------------------------------------ |
Collaboratore Compiti amministrativi e di docente, |
comportanti il possesso del diploma di |
istituto di istruzione secondaria di 2° |
grado |
------------------------------------------------------------------ |
Applicato - Operatore |
specializzato Compiti di dattilografo e di |
operaio specializzato |
comportanti il possesso del diploma di |
istituto di 1° grado |
------------------------------------------------------------------ |
Operatore qualificato Compiti di operaio qualificato, |
comportanti il possesso del diploma di |
istituto di istruzione secondaria |
di 1° grado |
------------------------------------------------------------------ |
Commesso Compiti di commesso, di inserviente e |
bidello, comportanti il compimento |
dell'obbligo scolastico |
------------------------------------------------------------------ |
Ausiliario |
------------------------------------------------------------------ |
L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.
I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del Presidente della Regione.
In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai concorsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati assunti a tempo indeterminato cessa, a decorrere dal momento della esecutività della deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato in lire 750 milioni, si provvede con la disponibilità esistente sul Capitolo 3221105 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.
Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 1981 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16-5-1970, n. 281, sarà determinata in ciascun esercizio con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Tabella così sostituita con art. 6