§ 2.2.16 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 25.
Istituzione del Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa- contabile della Forestazione - Inquadramento del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:01/12/1988
Numero:25


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Al fine di attivare il servizio di cui all'articolo 1, il personale assunto dagli uffici forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si provvede con la disponibilità esistente nel capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988.
Art. 5.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.16 - L.R. 1 dicembre 1988, n. 25. [1]

Istituzione del Servizio Centrale per la gestione tecnico-amministrativa- contabile della Forestazione - Inquadramento del personale.

 

Art. 1. [2]

     Nel quadro degli interventi diretti a disciplinare il settore della forestazione in Calabria e per una maggiore funzionalità della stessa è istituito presso l'Assessorato alla forestazione, il Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione, in relazione alla programmazione e gestione di lavori per interventi silvocolturali ed opere di sistemazione idraulico-forestale nonché alla salvaguardia e tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

     Compiti del servizio sono:

     a) elaborazione e revisione, progettazione con relativa collaborazione alla direzione dei lavori;

     b) programmazione ed esecuzione contabilità generale;

     c) indagine statistica occupazione;

     d) programmazione ed esecuzione di interventi a tutela del patrimonio idrogeologico della Calabria da eventi calamitosi.

 

     Art. 2.

     Al fine di attivare il servizio di cui all'articolo 1, il personale assunto dagli uffici forestali con la qualifica di bracciante agricolo e operaio idraulico-forestale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 1983 ed utilizzato presso gli uffici della Regione e dell'ESAC - Settore forestazione (servizio forestale e servizi infrastrutture civili) [3] alla data del 1 ottobre 1985 e tuttora in servizio in base al provvedimento prot. n. 3213 del 13 aprile 1987, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione previo espletamento di concorsi riservati per titoli ed esami [4].

     2. Il personale in possesso dei requisiti di cui al primo comma, per partecipare al concorso, deve presentare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale.

     3. Sono ammessi ai concorsi riservati di cui al presente articolo, i candidati in possesso di tutti i requisiti per l'accesso al ruolo regionale, eccezione fatte per il limite di età.

     I candidati dovranno allegare alla domanda, copia degli atti formali relativi alla loro utilizzazione presso gli Uffici regionali, rilasciati dal responsabile del servizio e da cui risultino le mansioni effettivamente svolte.

     5. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti con il presente articolo saranno ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni risultanti dagli atti formali di cui al comma precedente, giusta la seguente tabella di comparizione:

 

 

Istruttore (6° livello)

Compiti amministrativi e tecnici - programmatore

computers                                                   n. 163

 

Esecutore (4° livello)

Compiti di dattilografia-archivista, protocollo             n.  76

 

Operatore qualificato (3° livello)

Autista                                                     n.  79

 

Ausiliario (2° livello)

Usciere, Portiere                                           n.  50

                                                                  _________

Totale generale                                             n. 368

[5].

 

     6. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     7. L'inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale a seguito della positiva partecipazione ai concorsi riservati, ha efficacia agli effetti giuridici ed economici, dalla data del decreto di nomina in ruolo.

     8. I candidati dichiarati vincitori, sono tenuti ad assumere servizio nella sede in cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. [6]

     In attesa che venga assegnato in via definitiva agli Enti che saranno individuati per la gestione della forestazione nella legge di riordino del settore, il personale che avrà superato con esito positivo i concorsi di cui all'articolo precedente, verrà assegnato funzionalmente al servizio istituito con l'articolo 1, nonché per la continuazione dei compiti funzionali ai quali era in precedenza adibito ai seguenti uffici:

     - Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Catanzaro

     - Ispettorato Ripartimentale Foreste - Catanzaro

     - Azienda Foreste Regionali - Catanzaro

     - Ispettorato Distrettuale Foreste - Lamezia Terme

     - Azienda Foreste Regionali - Castrovillari

     - Ispettorato Distrettuale Foreste - Castrovillari

     - Azienda Foreste Regionali - Cosenza

     - Ispettorato Ripartimentale Foreste - Cosenza

     - Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Cosenza

     - Ispettorato Ripartimentale Foreste - Reggio Calabria

     - Ufficio Provinciale Lavori Forestali - Reggio Calabria

     - Ufficio Regionale della Protezione Civile - Catanzaro

 

     Art. 4.

     1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si provvede con la disponibilità esistente nel capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988.

     2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 5.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 5 maggio 1990, n. 33.

[3] Comma così integrato con art. 1 L.R. 5 maggio 1990, n. 34.

[4] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 5 maggio 1990, n. 33.

[5] Comma così sostituito con art. 2 L.R. 5 maggio 1990, n. 33.

[6] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. 5 maggio 1990, n. 33.