§ 2.1.38 - L.R. 5 maggio 1990, n. 33.
Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/05/1990
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25/1988 viene sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la [...]


§ 2.1.38 - L.R. 5 maggio 1990, n. 33. [1]

Modifiche ed integrazioni legge regionale n. 25/1988 recante: «Istituzione del Servizio centrale per la gestione tecnico-amministrativa-contabile della forestazione - Inquadramento del personale».

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale n. 25/1988 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3 della legge regionale n. 25/1988 viene sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria, nell'esercizio 1990 e successivi, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.