§ 2.2.5 - L.R. 19 gennaio 1982, n. 3.
Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC per gli anni 1978 e 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:19/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di sviluppo agricolo in Calabria per gli esercizi finanziari 1978 e 1980, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un [...]
Art. 2.      Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1, è disposto, a favore dell'Ente di sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di Lire [...]
Art. 3.      Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e con Enti o Istituti di Credito.
Art. 4.      Per le annualità successive al 1981 la Regione concede all'ESAC finanziamenti esclusivamente destinati al conseguimento dei compiti previsti dalla legge regionale n. 28/1978; il contributo di [...]
Art. 5.      E' fatto obbligo all'ESAC di accompagnare il bilancio di previsione 1982 con i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari maturati.
Art. 6.      Il piano di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 28/1978 deve essere predisposto dall'ESAC e presentato alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.      All'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con la quota regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356 con [...]


§ 2.2.5 - L.R. 19 gennaio 1982, n. 3. [1]

Assegnazione delle spese di funzionamento all'ESAC per gli anni 1978 e 1980.

(B.U. 26 gennaio 1982, n. 3).

 

Art. 1.

     Al fine di fronteggiare i fabbisogni per spese di funzionamento dell'Ente di sviluppo agricolo in Calabria per gli esercizi finanziari 1978 e 1980, l'Ente medesimo è autorizzato a contrarre un mutuo di lire 26,2 miliardi da ammortizzare in un periodo massimo di venti anni.

 

     Art. 2.

     Per la copertura della rata di ammortamento relativa al mutuo di cui al precedente articolo 1, è disposto, a favore dell'Ente di sviluppo in Calabria, un contributo in annualità costanti di Lire 5.100 milioni per gli anni dal 1982 al 2001 compreso. Detto contributo sarà corrisposto dalla Regione direttamente all'Istituto mutuante alla scadenza di ciascuna rata. E' fatto obbligo all'Ente di destinare le somme assegnate ed il ricavo del mutuo esclusivamente a copertura dei predetti fabbisogni.

 

     Art. 3.

     Il mutuo di cui alla presente legge potrà essere contratto dall'Ente di sviluppo con il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e con Enti o Istituti di Credito.

 

     Art. 4.

     Per le annualità successive al 1981 la Regione concede all'ESAC finanziamenti esclusivamente destinati al conseguimento dei compiti previsti dalla legge regionale n. 28/1978; il contributo di cui all'articolo 10, lettera a) della stessa legge deve essere accertato, quantificato ed iscritto nei bilanci annuali della Regione e dell'ESAC.

 

     Art. 5.

     E' fatto obbligo all'ESAC di accompagnare il bilancio di previsione 1982 con i conti consuntivi relativi agli esercizi finanziari maturati.

     Resta confermata la scadenza prevista dall'articolo 8 terzo comma della legge n. 28/1978 relativamente al conto consuntivo del 1981.

 

     Art. 6.

     Il piano di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 28/1978 deve essere predisposto dall'ESAC e presentato alla Regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al comma precedente, con decreto del Presidente della Giunta regionale viene nominato un Commissario ad acta per la redazione del piano medesimo.

 

     Art. 7.

     All'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con la quota regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come integrata con la legge 10 maggio 1976, n. 356 con imputazione ai bilanci regionali dal 1982 al 2001 con la istituzione di apposito capitolo denominato: «Contributo annuo all'Ente di sviluppo per il ripianamento dei fabbisogni finanziari per gli esercizi 1978 e 1980».

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.