§ 2.1.61 - L.R. 24 gennaio 1997, n. 2.
Istituzione, nell'ambito dei posti della dotazione organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle équipes [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito dei posti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta regionale, risultati vacanti a seguito della rideterminazione operata ai sensi degli articoli 30 e 31 del [...]
Art. 2.      1. L'immissione nel contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche avviene previo espletamento di un concorso interno riservato per titoli ed esame consistente [...]
Art. 3.      1. Il personale in possesso dei requisiti per partecipare al concorso, dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta [...]
Art. 4.      1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli saranno ammessi al concorso riservato bandito per i diversi livelli di cui al precedente [...]
Art. 5.      1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta di determinazione dei diversi profili professionali delle modalità di [...]
Art. 6.      1. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono dalla data del provvedimento formale di [...]
Art. 7.      1. Contestualmente all'inserimento nel contingente ad esaurimento, il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende Sanitarie Locali, per tutte le finalità previste dalla legge [...]
Art. 8.      1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1996 in lire 22.000.000.000


§ 2.1.61 - L.R. 24 gennaio 1997, n. 2. [1]

Istituzione, nell'ambito dei posti della dotazione organica del ruolo regionale di un contingente ad esaurimento per gli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche.

(B.U. n. 6 del 28 gennaio 1997).

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito dei posti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giunta regionale, risultati vacanti a seguito della rideterminazione operata ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993, e nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 3 della legge n. 537/1993, nonché dall'articolo 22 della legge n. 724/1994, è istituito un contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

     2. Detto contingente viene fissato in complessive 527 unità, e suddiviso per livelli funzionali secondo il seguente schema:

     - n.  95 per il livello funzionale 8°;

     - n. 288 per il livello funzionale 7°;

     - n.  60 per il livello funzionale 6°;

     - n.  84 per il livello funzionale 3°.

     3. L'immissione nel contingente ad esaurimento viene effettuata con la posizione funzionale per la quale ha concorso, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, con la posizione funzionale iniziale e con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità.

 

     Art. 2.

     1. L'immissione nel contingente ad esaurimento degli operatori delle équipes socio-psico-pedagogiche avviene previo espletamento di un concorso interno riservato per titoli ed esame consistente in un colloquio sulla disciplina inerente l'attività svolta.

     2. E' ammesso a concorrere esclusivamente il personale di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, fatta eccezione per i limiti di età, e del titolo di studio corrispondente alla qualifica.

 

     Art. 3.

     1. Il personale in possesso dei requisiti per partecipare al concorso, dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda al Presidente della Giunta regionale, allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti stessi, il titolo di studio posseduto e gli atti formali dell'avvenuta sistemazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di utilizzazione presso gli enti alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 maggio 1990, n. 57.

 

     Art. 4.

     1. I candidati che risulteranno in possesso di tutti i requisiti previsti dai precedenti articoli saranno ammessi al concorso riservato bandito per i diversi livelli di cui al precedente articolo 1.

 

     Art. 5.

     1. Il concorso dovrà essere bandito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta di determinazione dei diversi profili professionali delle modalità di espletamento e di composizione delle Commissioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6.

     1. L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dell'ordinamento giuridico e del trattamento economico del personale regionale decorrono dalla data del provvedimento formale di inserimento nel contingente ad esaurimento, conseguente all'espletamento, con esito positivo, del concorso di cui al precedente articolo 5.

 

     Art. 7.

     1. Contestualmente all'inserimento nel contingente ad esaurimento, il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende Sanitarie Locali, per tutte le finalità previste dalla legge regionale 26 gennaio 1987, n. 5, sull'intero territorio di propria competenza.

 

     Art. 8.

     1. All'onere derivante dalla presente legge valutato per l'anno 1996 in lire 22.000.000.000 [22 miliardi] si farà fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 4331104 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale relativo all'esercizio 1996.

     2. Per gli anni successivi la corrispondente spesa è determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.