Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 18/02/1994 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Funzione dirigenziale. |
Art. 2. Indennità di funzione dirigenziale. |
Art. 3. Abrogazione di norme. |
Art. 4. 1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo [...] |
§ 2.1.50 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 7. [1]
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale.
(B.U. n. 25 del 22 febbraio 1994).
Art. 1. Funzione dirigenziale.
1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.
Art. 2. Indennità di funzione dirigenziale.
1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla
2. In applicazione della graduazione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla
3. L'art. 1 della
(Omissis).
Art. 3. Abrogazione di norme.
1. All'art. 38 dell'allegato A alla
1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1993.
2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 2 della