§ 2.1.50 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 7.
Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/02/1994
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Funzione dirigenziale.
Art. 2.  Indennità di funzione dirigenziale.
Art. 3.  Abrogazione di norme.
Art. 4.      1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo [...]


§ 2.1.50 - L.R. 18 febbraio 1994, n. 7. [1]

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, concernente l'indennità di funzione dirigenziale.

(B.U. n. 25 del 22 febbraio 1994).

 

Art. 1. Funzione dirigenziale.

     1. I dirigenti regionali di prima e seconda qualifica dirigenziale esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture organizzative previste dall'ordinamento regionale alla quale siano preposti nelle forme stabilite dalla legge.

 

     Art. 2. Indennità di funzione dirigenziale.

     1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, è corrisposta ai dirigenti con decorrenza 1° ottobre 1990 come elemento fisso e continuativo dovuto in via ordinaria quale remunerazione della funzione di cui al precedente art. 1 nella misura corrispondente al coefficiente 0,8.

     2. In applicazione della graduazione dell'indennità di funzione prevista dall'art. 37, comma 1, dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, l'indennità medesima, corrispondente al coefficiente 0,8, può essere elevata secondo i criteri stabiliti nella legge regionale 2 maggio 1991, n. 6.

     3. L'art. 1 della legge regionale 2 maggio 1991, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Abrogazione di norme.

     1. All'art. 38 dell'allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30, sono soppresse le parole: «con conseguente perdita della relativa indennità».

 

     Art. 4.

     1. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con lo stanziamento già previsto dal capitolo 1003101 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione relativo all'esercizio finanziario 1993.

     2. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che risulteranno iscritti sui competenti capitoli di bilancio.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.