§ 2.1.41 - L.R. 2 maggio 1991, n. 6.
Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/05/1991
Numero:6


Sommario
Art. 1. 


§ 2.1.41 - L.R. 2 maggio 1991, n. 6. [1]

Integrazione alla legge regionale n. 30 del 5 maggio 1990 - Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/90.

 

Art. 1. [2]

     1. Ai dirigenti regionali, che sono in godimento dell'indennità di funzione di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 34/84, è attribuita e corrisposta, a decorrere dal 1° ottobre 1990 e sino alla data di entrata in vigore delle norme regionali di adeguamento alla nuova legislazione statale sulla dirigenza della pubblica amministrazione, l'indennità di funzione di cui all'articolo 37, allegato A alla legge regionale 5 maggio 1990, n. 30.

     2. L'indennità di funzione è commisurata allo stipendio iniziale di ciascuna qualifica dirigenziale usando i coefficienti di cui ai successivi commi, non cumulabili fra loro.

     3. Per la seconda qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:

     a) coefficiente 0,8;

     b) coefficiente 0,9;

     c) coefficiente 1,00.

     4. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 3, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica lo svolgimento di un complesso di attività di programmazione, amministrazione e controllo.

     5. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 3, lett. b), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che esercita, altresì, il coordinamento di programmi e di attività varie o attività di studio o di consulenza propositiva o di ricerca o vigilanza o ispezione o assistenza agli organi.

     6. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 3, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o di una posizione di ricerca che implica l'espletamento di funzioni aventi rilevanza intersettoriale nell'ambito dell'area funzionale ovvero non demandate specificatamente alla competenza di altri settori. Il coefficiente 1,00 viene, altresì, attribuito al dirigente preposto alla direzione di un settore o posizione di ricerca con funzioni di coordinamento di un'area funzionale.

     7. Per la prima qualifica dirigenziale sono applicati i seguenti coefficienti:

     a) coefficiente 0,8;

     b) coefficiente 0,9;

     c) coefficiente 1,00.

     8. Il coefficiente 0,8 di cui al comma 7, lett. a), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio.

     9. Il coefficiente 0,9 di cui al comma 7, lett. b), viene attribuito al dirigente che nell'ambito del servizio diretto svolge, inoltre, coordinandola, attività di studio, consulenza propositiva, ricerca, vigilanza, ispezione, programmazione e controllo, assistenza agli organi.

     10. Il coefficiente 1,00 di cui al comma 7, lett. c), viene attribuito al dirigente preposto alla direzione di un servizio che esplica, altresì, funzioni non demandate specificatamente alla competenza degli altri servizi istituiti nell'ambito del settore ovvero preposto alla direzione di più servizi.

     11. Fino all'attuazione completa di quanto disposto dalle leggi regionali n. 34/84 e n. 55/90, relative al conferimento dei settori, e nelle more del conferimento formale di tutti i servizi, i coefficienti di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono attribuiti ai dirigenti comunque preposti alla direzione di uno o più servizi istituiti nell'ambito dell'ordinamento regionale.

     12. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individuerà i dirigenti aventi diritto all'indennità secondo i coefficienti, criteri e modalità determinati nei precedenti commi.

     13. Per il personale del Consiglio regionale provvederà l'Ufficio di Presidenza.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.

[2] Articolo così sostituito con art. 2 L.R. 18 febbraio 1994, n. 7.