Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 08/07/1992 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. 1. Tra il personale di cui all'art. 1 della L.R. 14/3/1985, n. 1 deve intendersi compreso anche quello chiamato, per l'espletamento di compiti istituzionali, presso l'osservatorio per le [...] |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della [...] |
§ 2.1.47 - L.R. 8 luglio 1992, n. 8. [1]
Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 14 marzo 1985, n. 11, concernente «Definizione rapporto di lavoro personale precario».
(B.U. n. 90 del 13 luglio 1992)
1. Tra il personale di cui all'art. 1 della
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1992, si provvederà con i fondi assegnati alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
[1] Abrogata dall'art. 2 della