§ 2.1.22 - L.R. 2 gennaio 1985, n. 1.
Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/01/1985
Numero:1


Sommario
Art. 1.      Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione comandato alla Regione per l'anno scolastico 1981/1982 ai sensi dell'art. 79 [...]
Art. 2.      Il passaggio avviene nel livello corrispondente alla posizione giuridica posseduta, salvaguardando, in ogni caso, la posizione economica acquisita, con decorrenza dalla data di cancellazione dal [...]
Art. 3.      Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 è aumentato di una unità nel livello di dirigente.
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni, si farà fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 1003101 del bilancio del corrente esercizio [...]


§ 2.1.22 - L.R. 2 gennaio 1985, n. 1. [1]

Passaggio nel ruolo regionale del personale comandato ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

(B.U. n. 1 dell'8 gennaio 1985).

 

Art. 1.

     Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione comandato alla Regione per l'anno scolastico 1981/1982 ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che abbia presentato domanda ottiene il passaggio nel ruolo del personale regionale.

 

     Art. 2.

     Il passaggio avviene nel livello corrispondente alla posizione giuridica posseduta, salvaguardando, in ogni caso, la posizione economica acquisita, con decorrenza dalla data di cancellazione dal ruolo dell'ente di provenienza.

 

     Art. 3.

     Il numero dei posti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 12 è aumentato di una unità nel livello di dirigente.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 20 milioni, si farà fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 1003101 del bilancio del corrente esercizio finanziario.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.