§ 2.1.17 - L.R. 23 maggio 1984, n. 10.
Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e 833/1978.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:23/05/1984
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Procedura e decorrenza dell'inquadramento).
Art. 3.  (Inquadramento giuridico).
Art. 4.  (Criteri integrativi di inquadramento).
Art. 5.  (Determinazione della posizione economica di inquadramento).
Art. 6.  (Provvedimento di inquadramento).
Art. 7.  (Organico).
Art. 8.  (Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 2.1.17 - L.R. 23 maggio 1984, n. 10. [1]

Inquadramento nel ruolo organico della Regione del personale ex leggi n. 386/1974, n. 349/1977 e 833/1978.

(B.U. n. 37 del 31 maggio 1984).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

Il personale comandato alla Regione ai  sensi delle leggi 17 agosto 1974,

n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23  dicembre 1978, n. 833, è inquadrato

nel ruolo organico della Regione Calabria di cui all'articolo 2 della legge

regionale 28 marzo 1975, n. 9, e successive modifiche e integrazioni.

 

     Art. 2. (Procedura e decorrenza dell'inquadramento).

     L'immissione nel ruolo organico della Regione del personale di cui al precedente articolo 1 è effettuata con deliberazione della Giunta regionale entro 90  giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il personale di cui all'articolo 1 può presentare domanda per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali delle Unità Sanitarie Locali istituiti con la legge regionale 2 giugno 1980, n. 19.

     L'attribuzione del livello di inquadramento e l'applicazione dello stato giuridico ed economico del personale regionale hanno effetto dal 1° febbraio 1981, salvo quanto specificatamente previsto dalla presente legge.

     Ai soli effetti giuridici l'inquadramento del personale previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, decorre dal 1° gennaio 1981.

     I periodi di servizio prestati, anteriormente alla data del 10 febbraio 1981, presso l'amministrazione di provenienza e presso la Regione sono considerati come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione ai soli fini dell'ammissione ai concorsi.

 

     Art. 3. (Inquadramento giuridico).

     L'inquadramento del personale previsto dal precedente articolo 1 è disposto sulla base della qualifica o livello rivestito alla data del 31 gennaio 1981, in conformità della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge.

     Per il personale previsto dal 4° comma dell'articolo precedente l'inquadramento è operato con riferimento alla data del 31 dicembre 1980.

     Qualora sopravvengano anche successivamente all'adozione dei provvedimenti di inquadramento modificazioni di qualifica o livello nell'ordinamento di provenienza che retroagiscono i propri effetti anteriormente alle date previste dai precedenti commi esse sono prese a base dell'inquadramento ovvero ne provocano la modifica.

     Per il personale che rivesta negli ordinamenti di provenienza, alle date richiamate dai precedenti commi, qualifiche non espressamente previste nella allegata tabella di corrispondenza, si procede all'inquadramento in via analogica sulla base dell'equipollenza tra le qualifiche stesse e quelle espressamente previste nella tabella.

 

     Art. 4. (Criteri integrativi di inquadramento).

     Ai soli fini del primo inquadramento del personale di cui alla presente legge, per scopi di omogeneità e perequazione di collocazione, si applicano i seguenti criteri integrativi della tabella di corrispondenza allegata alla presente legge:

     a)  per il personale da inquadrare trovano applicazione, anche attraverso collocazione in soprannumero, le norme previste dall'articolo 43, lettere b e c, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, relative ad una diversa collocazione normativa del personale, ferme restando tutte le condizioni e modalità ivi previste.

     Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'articolo 43, lettera b, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, gli impiegati posti al 30 settembre 1978 in posizioni giuridiche di concetto, esecutive, ausiliarie con almeno otto anni di anzianità effettiva minima di servizio nelle stesse. Gli impiegati aventi tali requisiti soggettivi sono inquadrati, anche in soprannumero, rispettivamente ai livelli iniziali di istruttore (livello 6°), di collaboratore (livello 5°) e di operatore specializzato (livello 4°).

     Hanno titolo a fruire del beneficio di cui all'articolo 43, lettera c, della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, gli impiegati posti al 30 settembre 1978, in posizione giuridica direttiva.

     Gli impiegati aventi tale requisito soggettivo sono inquadrati, anche in soprannumero, nel livello funzionale di esperto (livello 7°) se in possesso alla data del 30 settembre 1978 di una anzianità minima di servizio effettivo di tre anni nella posizione giuridica direttiva; ove siano in possesso di una anzianità inferiore, detti impiegati sono inquadrati nel livello funzionale di istruttore (livello 6°) fino al compimento dei tre anni in posizione giuridica direttiva a partire dal quale momento sono automaticamente reinquadrati nel livello funzionale di esperto con lo stesso meccanismo economico già adottato in sede di primo inquadramento.

I predetti criteri non si applicano al personale avente titolo a beneficiare delle norme di cui alla successiva lettera e);

     b) il personale cui, in forza della normativa contrattuale degli enti di provenienza, sono applicabili in data successiva al 31 gennaio 1981, scorrimenti o passaggi di livello per il maturare di una determinata anzianità di servizio senza demerito ovvero per il superamento di concorsi conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge, è reinquadrato al corrispondente livello del ruolo regionale, a decorrere dalla data in cui ha maturato o maturerà il relativo titolo e sempre che non abbia usufruito di uno dei criteri previsti alla precedente lettera a);

     e) gli impiegati con qualifica di commesso sono inquadrati nel livello funzionale di operatore qualificato (livello 3°) se in possesso di una anzianità di servizio di otto anni alla data del 30 settembre 1978.

     Gli impiegati con la qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento vengono inquadrati al livello funzionale di istruttore (livello 6°).

     Gli impiegati con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore, in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianità di dieci anni nella qualifica di collaboratore e della laurea, vengono inquadrati nel livello immediatamente superiore a quello previsto dall'allegata tabella di corrispondenza.

     L'applicazione delle norme dei precedenti commi non può in ogni caso comportare l'attribuzione di più di un passaggio di livello rispetto alla posizione acquisita nell'ordinamento di provenienza.

 

     Art. 5. (Determinazione della posizione economica di inquadramento).

     La posizione economica nel livello di inquadramento è determinata dallo stipendio in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi economiche con esclusione dei benefici economici decorrenti dal 1° febbraio 1981 per i dipendenti regionali, previsti dalla legge regionale 15 giugno 1981, n. 9.

     La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione nel livello di inquadramento è quella dello scatto o classe immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica individuale garantendo comunque il godimento della frazione che viene a risultare in eccedenza.

     Ai fini dell'inquadramento si applica, altresì, l'articolo 43, lettera g) della legge regionale 30 maggio 1980, n. 15, intendendosi sostituita la data del 30 settembre 1978 con quella del 31 gennaio 1981 agli effetti del maturato in itinere che viene riconosciuto secondo le norme dell'ordinamento di provenienza.

     Fino all'entrata in vigore delle presente legge, sono fatti salvi gli effetti economici prodotti dagli ordinamenti di provenienza in vigore al 1° febbraio 1981, se più favorevoli.

 

     Art. 6. (Provvedimento di inquadramento).

     Il provvedimento di inquadramento è comunicato al dipendente In esso dovranno essere specificatamente indicati:

     1) il livello funzionale di inquadramento nel ruolo organico regionale;

     2) la posizione giuridica nel livello funzionale di inquadramento;

     3) la retribuzione mensile ed annua lorda.

     Avverso il provvedimento di inquadramento è ammesso ricorso in opposizione da presentarsi, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma. Entro 60 giorni dal ricevimento, la Giunta regionale decide in via definitiva sull'opposizione. Decorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 7. (Organico).

     Il personale di cui alla presente legge è inquadrato anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nella pianta organica, di cui alla tabella «A» prevista, all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1983, n. 11 alla cui rideterminazione si provvederà con legge regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. (Trattamento assistenziale previdenziale e di quiescenza).

     Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge è iscritto alle competenti gestioni, per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto Nazionale per l'Assistenza ai Dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali (CPDEL).

     Ai dipendenti inquadrati a. norma della presente legge o ai loro superstiti è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione sociale obbligatoria e dei fondi integrativi di previdenza. L'opzione dovrà essere esercitata nel termine di 180 giorni dalla notifica della delibera di inquadramento.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     All'onere derivante della presente legge, valutato in lire 1.600.000.000 per l'anno 1984, si provvede con parte dei fondi stanziati sul Capitolo 1003101 del bilancio per l'esercizio finanziario 1984 che presenta sufficiente disponibilità.

     Agli oneri per i futuri esercizi si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio relativi alle retribuzioni del personale.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.