§ 3.1.11 - L.R. 2 giugno 1980, n. 19.
Istituzione dei ruoli nominativi delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/06/1980
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei ruoli nominativi regionali).
Art. 2.  (Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali).
Art. 3.  (Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali. Pubblicazione. Ricorsi).
Art. 4.  (Impianto e gestione meccanografica dei ruoli).
Art. 5.  (Personale avente titolo alla prima iscrizione).
Art. 6.  (Altro personale avente titolo alla prima iscrizione).
Art. 7.  (Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli).
Art. 8.  (Provvedimenti in caso di inadempienza).
Art. 9.  (Norme finanziarie).


§ 3.1.11 - L.R. 2 giugno 1980, n. 19.

Istituzione dei ruoli nominativi delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. n. 26 del 4 giugno 1980).

 

Art. 1. (Istituzione dei ruoli nominativi regionali).

     Sono istituiti i ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle Unità Sanitarie Locali in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     I ruoli nominativi regionali sono distinti in ruolo sanitario, ruolo professionale, ruolo tecnico, ruolo amministrativo.

     In essi vanno iscritti il personale indicato dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 rispettando le articolazioni per tabelle e quadri.

     La consistenza numerica dei ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità locali.

 

     Art. 2. (Adempimenti delle Unità Sanitarie Locali).

     Le Unità Sanitarie Locali sono tenute ad inviare alla Giunta regionale copia delle deliberazioni relative alla determinazione delle piante organiche dei propri presidi, servizi ed uffici, nonché copia delle deliberazioni concernenti le successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data in cui le deliberazioni stesse sono divenute esecutive.

     Le Unità Sanitarie Locali, sono, altresì, tenute a comunicare alla Giunta regionale le nuove assunzioni e le cessazioni dal servizio del personale dipendente, nonché le modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale stesso. Le comunicazioni devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

 

     Art. 3. (Iscrizione del personale nei ruoli nominativi regionali. Pubblicazione. Ricorsi).

     Il personale è iscritto nei ruoli nominativi regionali con deliberazione della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per ciascun dipendente sono indicati il cognome, il nome, la data di nascita ed ogni altra notizia richiesta con deliberazione della Giunta regionale per consentire la gestione meccanizzata dei ruoli nominativi regionali.

     Con deliberazione della Giunta regionale sono apportate le variazioni conseguenti a cessazioni dal servizio e a modificazioni intervenute nel rapporto di impiego del personale già iscritto.

     La Regione predispone e pubblica entro il 31 marzo di ogni anno nel proprio bollettino ufficiale i ruoli del personale addetto alle Unità Sanitarie Locali, secondo la situazione al primo gennaio dell'anno di pubblicazione.

     Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli il dipendente può chiedere la rettifica di eventuali errori od omissioni con ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni.

     Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

 

     Art. 4. (Impianto e gestione meccanografica dei ruoli).

     La Giunta regionale provvede all'impianto ed alla gestione meccanografica dei ruoli nominativi regionali.

     Specifici adempimenti per la predisposizione meccanografica dei dati possono essere eventualmente in via temporanea affidati, con deliberazione della Giunta regionale, a imprese specializzate nel settore, che provvedono secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta stessa.

 

 

Titolo Il

Norme transitorie e finali

 

     Art. 5. (Personale avente titolo alla prima iscrizione).

     Ha titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente articolo 1, il personale dipendente dai sottoelencati enti con sede nella Regione Calabria addetto per ciascun ente, ai servizi di seguito indicati:

     a) enti ospedalieri addetti ai servizi gestiti dagli stessi enti;

     b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ed altri enti pubblici di cui all'articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, addetto ai servizi connessi al ricovero e alla cura degli infermi di mente;

     c) consorzi da enti locali per la gestione dei servizi igienico- sanitari addetto ai servizi stessi, nonché consorzi per i servizi sanitari e sociali, limitatamente al personale addetto ai servizi sanitari;

     d) province, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidi e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica agli altri istituti di prevenzione e cura e ai presidi sanitari extra-ospedalieri;

     e) comuni, limitatamente al personale che presta servizio negli uffici di igiene e sanità comunque denominati e in altri servizi o presidi che esercitano funzioni in materia igienico-sanitaria.

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli nominativi regionali il suddetto personale deve trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     1) in servizio di ruolo addetto in modo continuativo, di data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sopra specificati ovvero assegnato ai servizi medesimi, a seguito di pubblico concorso espletato entro la data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     2) assunto in ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante pubblico concorso espletato secondo la normativa vigente negli enti di appartenenza per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sopra indicati.

     Ha inoltre titolo alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) il personale di ruolo dipendente dagli enti e istituzioni di cui al primo comma ancorché non addetto ai servizi sanitari ivi indicati, che da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833, presti servizio in posizione di comando, distacco o assegnazione, in settori sanitari di altri enti pubblici;

     b) il personale di ruolo dipendente dagli enti o istituzioni di cui al precedente primo comma, addetto ai servizi sanitari indicati e che da data non successiva al 30 giugno 1977 si trovi in posizione di comando distacco o assegnazione presso altri enti ancorché in settori non sanitari.

     Può essere iscritto nei ruoli nominativi regionali il personale dipendente dalla Regione Calabria limitatamente a quello:

     - tecnico-sanitario trasferito e già inquadrato nei ruoli della Regione proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali;

     - tecnico sanitario assunto in ruolo dalla Regione per servizi regionali.

 

     Art. 6. (Altro personale avente titolo alla prima iscrizione).

     In aggiunta al personale di cui al precedente articolo 5 ha altresì titolo all'iscrizione nei ruoli nominativi regionali:

     a) medici, veterinari provinciali e il personale regionale in servizio presso l'ufficio dei medici e veterinari provinciali salvo quanto previsto dal successivo comma;

     b) il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, nonché il personale dipendente dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, secondo quanto previsto all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, salvo quanto stabilito al 7° comma del presente articolo.

     c) il personale della Croce Rossa Italiana (CRI) adibito ai servizi di assistenza sanitaria dell'associazione non connessi direttamente alle originarie finalità della stessa, trasferiti ai comuni ai sensi dell'art. 70, 1° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     d) il personale dell'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni (ENPI) e dell'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC) da iscrivere nei ruoli nominativi regionali ai sensi dell'articolo 72, 4° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     e) il personale in servizio alla data del 20 dicembre 1979 con rapporto d'impiego continuativo presso le strutture private di assistenza riabilitativa psicofisica e sensoriale, che cessino dalla convenzione, assunto ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è tenuto conto dell'aliquota di riserva dei posti di cui al 1° e 3° comma dell'art. 15 del richiamato D.P.R. n. 761.

     Entro 60 giorni dell'entrata in vigore della presente legge il personale di cui alla lettera a) del precedente comma può presentare alla Giunta regionale domanda per essere mantenuto nei ruoli del personale dipendente dalla Regione. Sulla domanda decide la Giunta regionale con propria deliberazione.

     Il personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, numero 386, 29 giugno 1977, numero 349 e 23 dicembre 1978, numero 833 comunque utilizzato, anziché essere inquadrato nei ruoli del personale dipendente della Regione, può presentare domanda, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di cui al successivo comma, per essere iscritto nei ruoli nominativi regionali di cui alla presente legge.

     L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli del personale dipendente della Regione è effettuato con le modalità ed i criteri fissati con successiva legge regionale da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Resta salva l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale servizio presso ogni altro ente pubblico addetto ai servizi le cui funzioni siano trasferite al servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, numero 833.

 

     Art. 7. (Adempimenti per la prima iscrizione nei ruoli).

     Per l'iscrizione nei Noli nominativi regionali, gli enti da cui dipende il personale di cui agli artt. 5 e 6, devono trasmettere appositi elenchi nominativi del personale in ruolo alla data che sarà stabilità con deliberazione della Giunta regionale. Gli elenchi saranno trasmessi alla Regione nei tempi e secondo le modalità indicati nella suddetta deliberazione della Giunta regionale.

     Il personale dipendente dalla Regione Calabria di cui al 4° comma del precedente art. 5 per essere iscritto nei Noli nominativi regionali dovrà presentare domanda alla Giunta regionale nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 68, secondo comma, e 3° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Prima della trasmissione degli elenchi di cui al 1° comma alla Giunta regionale, gli enti, amministrazioni e associazioni di cui ai precedenti artt. 5 e 6, devono portare a conoscenza del personale dipendente gli elenchi e i dati predisposti, mediante adeguate forme di pubblicazione.

     Eventuali istanze di correzione di errori materiali o di omissioni dovranno essere avanzate dai dipendenti interessati all'ente di appartenenza entro 10 giorni dalla pubblicazione.

     Le integrazioni e le modificazioni intervenute successivamente alla formazione degli elenchi compilati ai sensi del presente articolo devono essere comunicate con le stesse modalità indicate per la trasmissione di cui al 1° comma.

     Dopo l'attribuzione delle funzioni sanitarie alle Unità Sanitarie Locali le comunicazioni di cui al precedente comma devono essere effettuate dall'Unità Sanitaria Locale presso cui il personale è utilizzato.

     Nei casi di persistente inadempienza si applica la disposizione di cui al successivo art. 8.

     L'iscrizione nei Noli nominativi regionali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale e sulla base delle tabelle di equiparazione allegate al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 8. (Provvedimenti in caso di inadempienza).

     Nel caso di persistente inadempienza agli obblighi previsti dalla presente legge, un commissario nominato, secondo la procedura di cui all'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, provvederà alla adozione in via sostitutiva degli atti richiesti.

 

     Art. 9. (Norme finanziarie).

     Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge si fa fronte, per la parte eventualmente

non coperta dal fondo sanitario nazionale, con la disponibilità esistente sul Capitolo 1006101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1980.