Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 08/05/1980 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza 1° ottobre 1978, ed in sostituzione dell'acconto di cui alla legge regionale 21 maggio 1977, n. 16, è attribuito al personale inquadrato nel ruolo regionale un importo mensile, [...] |
Art. 2. Gli importi di cui al precedente articolo 1 sono estesi a tutto il personale in servizio presso gli uffici regionali ancora da inquadrare nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 28 [...] |
Art. 3. L'acconto mensile di cui alla legge regionale n. 7 del 26 giugno 1973 e successive modificazioni è conservato anche dopo l'inquadramento, dal personale regionale e viene assorbito dai [...] |
Art. 4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 miliardi, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la cui [...] |
Art. 5. Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente legge. |
§ 2.1.11 - L.R. 8 maggio 1980, n. 7. [1]
Concessione acconto al personale in attesa dell'applicazione dell'accordo nazionale dei dipendenti regionali.
(B.U. n. 17 del 16 maggio 1980).
Con decorrenza 1° ottobre 1978, ed in sostituzione dell'acconto di cui alla
fino a L. 2.000.000 annue L. 55.000 mensili |
fino a L. 3.000.000 annue L. 47.000 mensili |
fino a L. 4.000.000 annue L. 43.000 mensili |
oltre L. 4.000.000 annue L. 40.000 mensili |
Gli importi di cui al precedente articolo 1 sono estesi a tutto il personale in servizio presso gli uffici regionali ancora da inquadrare nel ruolo regionale ai sensi della
I suddetti importi non vengono corrisposti al personale comandato che, in attesa dell'inquadramento nel ruolo regionale, percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nell'ente di provenienza, ne disciplinano il trattamento economico.
L'acconto mensile di cui alla
Le somme eccedenti saranno oggetto di recupero in occasione degli ulteriori futuri miglioramenti contrattuali.
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 2 miliardi, si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 della
Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 25 della