§ 2.1.5 - L.R. 21 maggio 1977, n. 16.
Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:21/05/1977
Numero:16


Sommario
Art. 1.      In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed [...]
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese in favore del restante personale in servizio presso gli uffici regionali e non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, purché sia [...]
Art. 3.      All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per quanto riguarda il personale della Giunta regionale con i fondi stanziati sul Capitolo 1000 del bilancio di previsione dell'esercizio [...]


§ 2.1.5 - L.R. 21 maggio 1977, n. 16. [1]

Miglioramenti economici in attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali.

(B.U. n. 25 del 24 maggio 1977).

 

Art. 1.

     In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale nazionale dei dipendenti regionali, al personale che fruisce del trattamento economico fissato dalle leggi sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali è attribuita la somma di lire 10.000 per ogni mese di servizio prestato dal 1° gennaio 1976 al 31 gennaio 1977.

     A partire dal 1° febbraio 1977 la somma anzidetta è elevata a lire 25.000 mensili.

     Al suddetto personale sono attribuite altresì le somme di lire 10.000 per la 13° mensilità del 1976 e lire 25.000 per la 13° mensilità del 1977, ridotte proporzionalmente in relazione al servizio prestato.

     Gli importi di cui ai commi precedenti non sono pensionabili e sono soggetti alle sole ritenute erariali.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo sono estese in favore del restante personale in servizio presso gli uffici regionali e non ancora inquadrato nel ruolo unico regionale, purché sia inquadrabile ai sensi della normativa contenuta negli articoli 65 e seguenti della legge regionale 28 marzo 1975, n. 9 e non percepisca analoghi benefici per effetto delle disposizioni che, nel proprio ente di provenienza ne disciplinano il trattamento economico.

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte per quanto riguarda il personale della Giunta regionale con i fondi stanziati sul Capitolo 1000 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1977 e per quanto riguarda il personale del Consiglio regionale con i fondi stanziati sul Capitolo 400 del bilancio medesimo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 25 della L.R. 11 agosto 2010, n. 22.