§ 3.5.49 - L.P. 10 giugno 1992, n. 16.
Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:10/06/1992
Numero:16


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.a., di seguito denominata SNAM, un contributo a [...]
Art. 2.      1. Nella convenzione di cui al precedente art. 1 e sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, viene stabilito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.
Art. 3.      1. La legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46, modificata dall'art. 17 della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, concernente interventi diretti a consentire la realizzazione del [...]
Art. 4.      1. La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare e gestire, in collaborazione con il Comune di Bolzano ed i Comuni vicini, impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La [...]
Art. 5.      1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa si lire 20 miliardi.
Art. 6. Variazioni al bilancio 1992      1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa


§ 3.5.49 - L.P. 10 giugno 1992, n. 16.

Interventi per la metanizzazione in provincia di Bolzano e per la realizzazione e gestione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

(B.U. 23 giugno 1992, n. 26).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla società nazionale approvvigionamento metano S.p.a., di seguito denominata SNAM, un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto principale, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione stessa, nonché a corrispondere alla SNAM gli importi erogati per il risarcimento dei danni connessi alla costruzione del metanodotto e le indennità per la costituzione delle servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.

 

          Art. 2.

     1. Nella convenzione di cui al precedente art. 1 e sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, viene stabilito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

     2. Gli importi dovuti per il risarcimento dei danni e per le indennità di costituzione delle servitù, da stabilirsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidati con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di idonea documentazione e su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.

 

          Art. 3.

     1. La legge provinciale 21 novembre 1983, n. 46, modificata dall'art. 17 della legge provinciale 25 febbraio 1986, n. 5, concernente interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano-Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano, è abrogata.

 

          Art. 4.

     1. La Provincia autonoma di Bolzano ravvisa la necessità di realizzare e gestire, in collaborazione con il Comune di Bolzano ed i Comuni vicini, impianti per lo smaltimento dei rifiuti. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della Provincia alla società per azioni "ECO CENTER", a prevalente capitale pubblico locale.

     2. Lo statuto della società deve prevedere in particolare:

     a) tra i fini sociali la gestione e la realizzazione degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti;

     b) un'adeguata rappresentanza della Provincia, rapportata alla quota di capitale sottoscritto, negli organi di amministrazione e di controllo; i rappresentanti della Provincia sono nominati dalla Giunta provinciale.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura non superiore al 10%, fino ad una spesa totale massima di lire 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

     4. Nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio stabilito dalla legge finanziaria, la Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere e versare ulteriori quote del capitale della società di cui al comma primo e a disporre la copertura di eventuali perdite di esercizio, mediante reintegro del capitale sociale in ragione delle azioni possedute, in base a regolari deliberazioni assunte dagli organi sociali.

     5. Alla copertura dell'onere indicato al comma terzo si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2, tabella B, n. 5, della legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7, e dello stanziamento iscritto al capitolo 85050 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992.

 

          Art. 5.

     1. Per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992 la spesa si lire 20 miliardi.

     2. Alla copertura dell'onere indicato al comma primo si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 6 dell'allegato n. 4 al bilancio).

 

          Art. 6. Variazioni al bilancio 1992

     1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa

capitolo in aumento:

12250

Spese per la partecipazione della Provincia a società o enti aventi finalità di interesse generale, nonché per il reintegro del capitale sociale ecc.

L.

50.000.000

capitolo di nuova istituzione:

83030

Contributo alla SNAM S.p.a. per la realizzazione del metanodotto principale e rimborso alla stessa delle spese per risarcimento dei danni e la costituzione delle servitù COD/08.3-2.3/2.1.243.3.10.28/

L.

20.000.000.000

capitoli in diminuzione:

85050

Spese dirette della Provincia per la progettazione e la realizzazione dei servizi, impianti ed aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ecc.

L.

50.000.000

102120

Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese in conto capitale)

L.

20.000.000.000