§ 3.3.14 - L.P. 21 novembre 1983, n. 46.
Interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano -Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:21/11/1983
Numero:46


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla SNAM S.p.A. un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto nel tratto compreso [...]
Art. 2.      1. Per la contemporanea progettazione e realizzazione, lungo lo stesso tracciato e nello stesso sedime di scavo del metanodotto, di condotti destinati a trasportare i fanghi prodotti [...]
Art. 3.      1. Nella convenzione di cui al precedente art. 1, sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, vengono definite l'entità del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.
Art. 4.      1. La Giunta provinciale, previo parere degli organi tecnici competenti, approva con delibera gli elaborati progettuali delle opere di cui al precedente art. 2 e provvede all'impegno della [...]
Art. 4. bis. 
Art. 5.      1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1984 le seguenti spese:


§ 3.3.14 - L.P. 21 novembre 1983, n. 46.

Interventi diretti a consentire la realizzazione del metanodotto Bolzano -Merano e del condotto per il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione di Merano all'impianto di Bolzano.

(B.U. 29 novembre 1983, n. 61).

 

     Art. 1.

     1. La Giunta provinciale, sulla base di apposita convenzione, è autorizzata ad assegnare alla SNAM S.p.A. un contributo a fondo perduto per la realizzazione del metanodotto nel tratto compreso tra Bolzano e Merano, secondo il tracciato da definirsi nella convenzione, nonché a corrispondere alla SNAM stessa le spese di risarcimento dei danni e le indennità per le servitù necessarie alla realizzazione dei relativi impianti.

 

          Art. 2.

     1. Per la contemporanea progettazione e realizzazione, lungo lo stesso tracciato e nello stesso sedime di scavo del metanodotto, di condotti destinati a trasportare i fanghi prodotti nell'impianto di Merano a quello di Bolzano, la Giunta provinciale può stipulare convenzioni per l'affidamento dei relativi compiti, con le società e/o le imprese che per conto della SNAM provvedono alla progettazione ed esecuzione del metanodotto.

 

          Art. 3.

     1. Nella convenzione di cui al precedente art. 1, sulla base del progetto elaborato dalla SNAM, vengono definite l'entità del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.

     2. Le spese di risarcimento dei danni e per le indennità di servitù , da valutarsi in conformità alle vigenti disposizioni di legge provinciali, vengono liquidate con deliberazione della Giunta provinciale, sulla base di idonea documentazione, su conforme parere dell'ufficio estimo della Provincia.

 

          Art. 4.

     1. La Giunta provinciale, previo parere degli organi tecnici competenti, approva con delibera gli elaborati progettuali delle opere di cui al precedente art. 2 e provvede all'impegno della relativa spesa.

     2. L'Assessore provinciale competente dispone con decreto la liquidazione dell'onorario per la progettazione, nonché degli importi corrispondenti alle prestazioni effettuate, secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al precedente art. 2.

 

          Art. 4. bis. [1]

     1. La Giunta provinciale è autorizzata, previa intesa con la SNAM SpA, di affidare, ai sensi ed alle condizioni di cui all' articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, all' azienda speciale per la regolazione dei corsi d' acqua e la difesa del suolo i lavori di esecuzione del manufatto in cemento armato per l' alloggiamento delle tubazioni del metanodotto e fangodotto di cui agli articoli 1 e 2.

 

          Art. 5.

     1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate per l'anno finanziario 1984 le seguenti spese:

     a) lire 4.000 milioni per la realizzazione dell'opera prevista all'art. 1;

     b) lire 2.000 milioni per la progettazione e realizzazione dell'opera prevista all'art. 2.

     2. Alla copertura degli oneri indicati al comma precedente per complessive lire 6.000 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (cap. 102120 del bilancio 1984).

     3. Nel bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1984 saranno istituiti gli appositi capitoli di spesa con le procedure di cui all'art. 22, terzo comma, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.


[1] Articolo aggiunto dall'art. 17 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5.