Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione, beni ed attività culturali |
Data: | 01/12/1998 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. La Regione Basilicata con la presente legge disciplina i rapporti con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania istituita con la legge 18/10/1957, n. 1026, allo scopo di promuovere la [...] |
Art. 2. La Regione riconosce di rilevante interesse l'attività svolta dall'Istituzione di cui al precedente articolo 1 volta al riordino e alla catalogazione del patrimonio librario regionale, alla [...] |
Art. 3. |
Art. 4. A tal uopo sarà stipulata apposita convenzione di durata massima novennale, rinnovabile, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale secondo i criteri e le modalità contenuti nella [...] |
Art. 5. È autorizzato il distacco presso l'Istituzione interessata di un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Cultura e Formazione con compiti di segreteria |
Art. 6. |
Art. 7. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.4.21 - L.R. 1 dicembre 1998, n. 44.
Interventi a sostegno della Deputazione di Storia Patria per la Lucania.
(B.U. 5 dicembre 1998, n. 70).
La Regione Basilicata con la presente legge disciplina i rapporti con la Deputazione di Storia Patria per la Lucania istituita con la
La Regione riconosce di rilevante interesse l'attività svolta dall'Istituzione di cui al precedente articolo 1 volta al riordino e alla catalogazione del patrimonio librario regionale, alla organizzazione di studi e convegni anche internazionali ed alla relativa pubblicazione.
Per le suddette finalità la Regione concede in uso gratuito locali destinati a sede della predetta Istituzione ovvero si fa carico dell’onere del pagamento del relativo canone di locazione, ed assegna un contributo annuo entro il limite di E. 15.000,00.
A tal uopo sarà stipulata apposita convenzione di durata massima novennale, rinnovabile, sulla base di uno schema approvato dalla Giunta Regionale secondo i criteri e le modalità contenuti nella presente legge.
L'Istituzione dovrà consentire l'accesso nei locali ad essa destinati, del pubblico e degli studiosi, nonché la consultazione del materiale documentario e bibliografico ivi conservato, secondo la propria regolamentazione.
È autorizzato il distacco presso l'Istituzione interessata di un dipendente regionale in servizio presso il Dipartimento Cultura e Formazione con compiti di segreteria.
L’onere derivante dalla presente legge è stanziato alla U.P.B. 0860.01 del bilancio regionale.
Le leggi di bilancio stanzieranno annualmente la somma occorrente.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 17 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 17 della