Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/12/2005 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'art. 5 - L.R. n. 18/2004. |
Art. 2. Modifica di norme. |
Art. 3. Pubblicazione e dichiarazione di urgenza. |
§ 4.1.69 – L.R. 28 dicembre 2005, n. 33.
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e dell'art. 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1.
(B.U. 28 dicembre 2005, n. 84).
Art. 1. Modifica all'art. 5 -
1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 della
Art. 2. Modifica di norme. [1]
1. L'art. 13 della
«Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi.
1. I procedimenti relativi alle domande di rilascio di titolo edilizio in sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti ai sensi e nei termini previsti al capo IV della
2. Per i procedimenti non definiti entro il termine del 31 dicembre 2008, la Regione provvede a nominare i commissari ad acta, con le relative spese a carico delle Amministrazioni Comunali, i quali sono tenute a concluderli entro un anno dall'affidamento dell'incarico [3].».
Art. 3. Pubblicazione e dichiarazione di urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Articolo così modificato dall'art. 2 della
[2] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della
[3] Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 2 della