Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 cooperazione e lavoro |
Data: | 20/05/2002 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. L’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29, come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è così sostituito: |
Art. 2. Sino al termine della legislatura corrente restano in carica i revisori dei conti nel numero e nella composizione prevista dall’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 e nominati [...] |
Art. 3. La Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è abrogata. |
Art. 4. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.8.44 - L.R. 20 maggio 2002, n. 20.
“Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29 e successive modificazioni”.
(B.U. 24 maggio 2002, n. 35).
L’art. 9 della
(Omissis).
Sino al termine della legislatura corrente restano in carica i revisori dei conti nel numero e nella composizione prevista dall’art. 9 della
La
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.