§ 3.8.44 - L.R. 20 maggio 2002, n. 20.
“Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29 e successive modificazioni”.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:20/05/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.      L’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29, come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è così sostituito:
Art. 2.      Sino al termine della legislatura corrente restano in carica i revisori dei conti nel numero e nella composizione prevista dall’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 e nominati [...]
Art. 3.      La Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è abrogata.
Art. 4.      La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.8.44 - L.R. 20 maggio 2002, n. 20.

“Modifiche all’articolo 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29 e successive modificazioni”.

(B.U. 24 maggio 2002, n. 35).

 

Art. 1.

     L’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998 n. 29, come sostituito dall’art. 1 della Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Sino al termine della legislatura corrente restano in carica i revisori dei conti nel numero e nella composizione prevista dall’art. 9 della Legge Regionale 8 settembre 1998, n. 29 e nominati con le procedure di cui all’art. 7 della Legge Regionale 5 aprile 2000 n. 32.

 

     Art. 3.

     La Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 42 è abrogata.

 

     Art. 4.

     La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.