§ 3.2.34 - L.R. 13 novembre 2009, n. 35.
Modifica articolo – 2 L.R. n. 11 del 26 maggio 2004 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:13/11/2009
Numero:35


Sommario
Art. 1. Il comma 3 dell’articolo 9 della L.R. n. 42 del 10.11.1998 come modificato dall’articolo 2 della L.R. n. 11 del 26.5.2004 è sostituito dal seguente
Art. 2.  Pubblicazione


§ 3.2.34 - L.R. 13 novembre 2009, n. 35.

Modifica articolo – 2 L.R. n. 11 del 26 maggio 2004 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 42 del 10 novembre 1998.

(B.U. 16 novembre 2009, n. 51 bis)

 

Art. 1.

Il comma 3 dell’articolo 9 della L.R. n. 42 del 10.11.1998 come modificato dall’articolo 2 della L.R. n. 11 del 26.5.2004 è sostituito dal seguente:

 

“3. L’esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente articolo 2 è attuata di norma in economia mediante la forma dell’amministrazione diretta, con l’impiego di lavoratori che abbiano maturato adeguata professionalità nei lavori idraulico forestali, antincendio, verde pubblico e salvaguardia ambientale e che siano stati avviati all’attività degli Enti Delegati in esecuzione dei Programmi Annuali di Forestazione nell’anno precedente a quello in cui la prestazione lavorativa deve essere svolta, fatte salve le tutele previste per legge in favore dei lavoratori, o di lavoratori che abbiano superato i corsi di formazione organizzati dalla Regione Basilicata ai sensi del successivo articolo 10. Gli Enti Delegati pubblicheranno, entro il 15 ottobre di ogni anno, un avviso per la riassunzione nell’anno successivo degli addetti al settore forestale. I lavoratori interessati devono produrre istanza di riassunzione entro il 15 novembre di ogni anno. Entro i successivi 30 giorni gli Enti Delegati compilano le graduatorie nel rispetto dei criteri di precedenza stabiliti dal C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale specificando le qualifiche possedute dai lavoratori. Le graduatorie hanno validità annuale e sono suscettibili di scorrimento. I lavori, le opere e i servizi in ambito forestale possono essere seguiti anche mediante affidamento ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 227/2001 alle imprese del settore forestale iscritte nell’Elenco Regionale.”

 

     Art. 2. Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.