§ 2.3.24 - L.R. 29 settembre 2009, n. 29.
L.R. 27 giugno 2008, n. 11 – Modifiche ed integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:29/09/2009
Numero:29


Sommario
Art. 1. 1. Alla L.R. 27 giugno 2008, n. 11 è apportata la seguente modificazione
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata


§ 2.3.24 - L.R. 29 settembre 2009, n. 29.

L.R. 27 giugno 2008, n. 11 – Modifiche ed integrazioni.

(B.U. 2 ottobre 2009, n. 45)

 

Art. 1.

1. Alla L.R. 27 giugno 2008, n. 11 è apportata la seguente modificazione:

 

a) All’art. 69, il comma 2) è sostituito dal seguente:

 

“Alle Comunità Montane sono altresì attribuite le funzioni di governo e di indirizzo dell’intero processo di transizione verso l’istituzione delle Comunità Locali al fine di consentire la regolare costituzione, nei termini previsti, delle stesse ed assicurare la continuità della relativa azione amministrativa, anche mediante successione nei rapporti attivi e passivi. Ai fini di cui al presente articolo, con Decreti del Presidente della Giunta Regionale, sono sciolti gli organi delle Comunità Montane e nominati appositi Commissari straordinari, che restano in carica sino alla soppressione del rispettivo ente.”.

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.