§ 2.3.6 - L.R. 14 giugno 1977, n. 19.
Determinazione indennità ai componenti dei Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:14/06/1977
Numero:19


Sommario
Art. 1.      I Comitati possono deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina-super vigente nel [...]
Art. 2.      E' abrogato l'art. 14 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 25 maggio 1975.


§ 2.3.6 - L.R. 14 giugno 1977, n. 19.

Determinazione indennità ai componenti dei Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro.

 

Art. 1.

     I Comitati possono deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina-super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza, per coloro che risiedono in Comuni diversi da quello sede del Comitato e che si servano di mezzo privato [1].

 

     Art. 2.

     E' abrogato l'art. 14 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 25 maggio 1975.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 5 marzo 1979, n. 7.