| Settore: | Codici regionali |
| Regione: | Basilicata |
| Materia: | 2. amministrazione regionale |
| Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
| Data: | 14/06/1977 |
| Numero: | 19 |
| Sommario |
| Art. 1. I Comitati possono deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina-super vigente nel [...] |
| Art. 2. E' abrogato l'art. 14 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 25 maggio 1975. |
§ 2.3.6 - L.R. 14 giugno 1977, n. 19.
Determinazione indennità ai componenti dei Comitati circondariali di Melfi e Lagonegro.
I Comitati possono deliberare il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, comunque, in misura non superiore ad un quinto del prezzo di un litro di benzina-super vigente nel tempo, per ogni chilometro di percorrenza, per coloro che risiedono in Comuni diversi da quello sede del Comitato e che si servano di mezzo privato [1].
E' abrogato l'art. 14 delle leggi regionali n. 39 e n. 40 del 25 maggio 1975.
[1] Comma così modificato dall'art. 3 della