Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 30/07/1996 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. I termini di scadenza indicati all'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli Enti Strumentali, per i quali, alla data di entrata in [...] |
Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 2.2.27 - L.R. 30 luglio 1996, n. 35.
Proroga dei termini di scadenza della gestione commissariale degli Enti Strumentali.
I termini di scadenza indicati all'art. 1 della
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.