§ 2.2.27 - L.R. 30 luglio 1996, n. 35.
Proroga dei termini di scadenza della gestione commissariale degli Enti Strumentali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:30/07/1996
Numero:35


Sommario
Art. 1.      I termini di scadenza indicati all'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli Enti Strumentali, per i quali, alla data di entrata in [...]
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.2.27 - L.R. 30 luglio 1996, n. 35.

Proroga dei termini di scadenza della gestione commissariale degli Enti Strumentali.

 

Art. 1.

     I termini di scadenza indicati all'art. 1 della Legge Regionale 3 aprile 1996, n. 18 sono prorogati di ulteriori novanta giorni per gli Enti Strumentali, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in corso di approvazione le leggi di riordino, ovvero non siano scaduti i termini di legge per la nomina dei rispettivi organi previsti.

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.