Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale |
Data: | 03/04/1996 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli enti strumentali della Regione nella fase di transizione verso i nuovi modelli organizzativi, i commissari degli enti [...] |
Art. 2. La presente legge, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione. |
§ 2.2.25 - L.R. 3 aprile 1996, n. 18.
Disposizioni transitorie per l'amministrazione degli enti strumentali sottoposti a gestione commissariale.
Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa degli enti strumentali della Regione nella fase di transizione verso i nuovi modelli organizzativi, i commissari degli enti strumentali della Regione, nominati ai sensi della
La presente legge, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Vedi l'art. 1 della