§ 2.2.11 - L.R. 3 maggio 1988, n. 16.
Modifiche alla L.R. 25.7.1977 n. 26 istitutiva dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:03/05/1988
Numero:16


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1978, n. 26 e 22 dicembre 1980, n. 55.
Art. 3.  (Norma transitoria).
Art. 4.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.2.11 - L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

Modifiche alla L.R. 25.7.1977 n. 26 istitutiva dell'Ente di sviluppo agricolo in Basilicata.

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Sono abrogate le leggi regionali 6 luglio 1978, n. 26 e 22 dicembre 1980, n. 55.

 

     Art. 3. (Norma transitoria).

     Il Presidente della Giunta regionale, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione, che resta in carica per un periodo non superiore a 90 giorni, entro il quale deve essere nominata, ai sensi del precedente art. 1, il nuovo Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 4.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica gli artt. 6, 7, 8, 10 e 19 della L.R. 25 luglio 1977, n. 26.