§ 2.2.1 - L.R. 25 luglio 1977, n. 26.
Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:25/07/1977
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell'Ente).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Compiti e funzioni).
Art. 4.  (Alienazione dei fondi).
Art. 5.  (Organi Statutari).
Art. 6.  (Composizione del Consiglio di amministrazione).
Art. 7.  (Il Presidente).
Art. 8.  (Il Comitato esecutivo).
Art. 9.  (Il Collegio dei Revisori dei Conti).
Art. 10.  (Compiti del Consiglio di amministrazione).
Art. 11.  (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).
Art. 12.  (Compiti del Comitato esecutivo).
Art. 13.  (Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti).
Art. 14.  (Il Direttore Generale).
Art. 15.  (Incompatibilità).
Art. 16.  (Approvazione delle delibere).
Art. 17.  (Esercizio finanziario dell'Ente).
Art. 18.  (Vigilanza).
Art. 19.  (Indennità).
Art. 20.  (Patrimonio dell'Ente).
Art. 21.  (Gestioni speciali).
Art. 22.  (Spese di funzionamento).
Art. 22 bis.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 23.  (Organizzazione degli uffici).
Art. 24.  (Assetto organico funzionale dell'Ente e trattamento giuridico ed economico del personale).
Art. 25.  (Comandi e trasferimenti di personale).
Art. 26.  (Norme transitorie).
Art. 27.      Sino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta regionale nomina, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, un Commissario straordinario.
Art. 28.      Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.


§ 2.2.1 - L.R. 25 luglio 1977, n. 26.

Istituzione dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata. [*]

 

Art. 1. (Istituzione dell'Ente).

     Con la presente legge è istituito l'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (E.S.A.B.).

     L'Ente svolge i compiti e le funzioni previsti dalle leggi nazionali e dalla presente legge, in esecuzione della politica di programmazione regionale e zonale e degli indirizzi e delle direttive della Regione.

     La Regione eserciterà la vigilanza e la tutela e ne coordinerà l'attività con quella degli altri Enti territoriali, organizzazioni ed associazioni operanti nel settore agricolo.

     L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e sull'intero ha competenza territorio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità).

     L'Ente, in esecuzione del programma regionale di sviluppo ed in armonia con i programmi elaborati dalle Comunità Montane e dai Comprensori e nel rispetto delle funzioni ad essi delegate o trasferite in materia di agricoltura, svolge attività dirette a realizzare una più razionale utilizzazione della superficie agraria regionale, l'elevazione delle condizioni di vita e dei redditi di lavoro delle popolazioni agricole, l'ammodernamento delle strutture aziendali.

     L'Ente favorirà lo sviluppo dell'impresa coltivatrice e delle sue forme associative, della cooperazione, agevolando la produzione di derrate agricole a basso costo e di qualità, mediante opportuni interventi sulle strutture fondiarie, agrarie e di mercato.

 

     Art. 3. (Compiti e funzioni).

     L'Ente di sviluppo agricolo regionale, assicurando la partecipazione delle categorie agricole, svolge i compiti e le funzioni seguenti:

     a) predispone ed esegue piani - e programmi operativi di interesse agricolo riguardanti il miglioramento delle strutture fondiarie ed agrarie approvate dalla Regione, dalle Comunità Montane e dai Comprensori;

     b) presta, su richiesta, consulenza ed assistenza, in materia agricola, alle Comunità Montane ed agli altri Enti territoriali locali;

     c) fornisce indicazioni per l'orientamento produttivo alle imprese agricole singole od associate, anche mediante l'assistenza tecnica diretta a migliorare la conduzione e la gestione delle aziende;

     d) favorisce l'utilizzazione del credito agrario delle imprese coltivatrici e delle loro cooperative sia mediante l'assunzione da parte dell'Ente delle garanzie fidejussorie a favore dei richiedenti, sia tramite l'adozione di iniziative volte a promuovere l'istituzione di Casse rurali secondo le leggi vigenti, sia tramite la concessione diretta di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazione sui prodotti con fondi che allo scopo possono essere assegnati all'Ente dalla Regione.

     Le fidejussioni, di cui al comma precedente, sono garantite dalla Regione nei limiti dello stanziamento annuale previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Ente regionale di sviluppo agricolo;

     e) favorisce lo sviluppo e la promozione delle forme cooperative ed associative e la realizzazione di impianti di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici per conto di società cooperative di carattere associativo in zone in cui le esigenze di industrie trasformatrici siano particolarmente sentite dalle categorie agricole, trasferendo la gestione, dopo la fase di avviamento, e comunque entro 5 anni, ai diretti destinatari.

     L'E.S.A.B. può disporre che il personale già comandato presso le cooperative agricole e loro consorzi resti a disposizione degli stessi fino all'emanazione della legge regionale sull'ordinamento dei servizi interni dell'Ente, di cui al successivo art. 24 [1];

     f) assume la gestione diretta di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli, in casi di gravi difficoltà o dissesti delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano realizzato le iniziative suddette e solo quando preliminari adeguati interventi non abbiano consentito il superamento di tali difficoltà.

     La gestione, sentite le associazioni di categoria, dovrà comunque essere affidata o riaffidata ai produttori agricoli associati interessati entro cinque anni.

     Le gestioni dirette degli impianti di conservazione, trasformazione e commercializzazione da parte dell'Ente di sviluppo regionale sono considerate imprese agricole cooperative a tutti gli effetti.

     g) promuove iniziative nelle fasi di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti in collaborazione anche con Enti pubblici, cooperative o industrie private, assumendo anche quote di partecipazione azionaria in società private di interesse agricolo.

     Le Società miste così costituite, ove l'Ente di Sviluppo è presente con quote azionarie di maggioranza superiori al 50% del capitale sociale, possono accedere al sistema delle agevolazioni concesse alla cooperazione dalla legislazione regionale previo parere favorevole del Consiglio regionale [1].

     h) cura la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli con particolare riferimento a quelli riguardanti le attività zootecniche, qualora siano carenti od inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi previsti nel settore dalla Regione, assumendone

contemporaneamente la gestione diretta per trasferirla in seguito ad organismi associativi di produttori agricoli che verranno successivamente a costituirsi.

     Il finanziamento sarà anticipato dalla Regione; all'atto del trasferimento gli organismi associativi dei produttori agricoli beneficiari degli impianti, attrezzature e servizi di interesse comune dovranno corrispondere il prezzo dovuto all'Ente con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 11, 1° comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

     Se trattasi di iniziative zootecniche l'onere relativo farà carico ai fondi di cui alla legge regionale n. 32 del 23 novembre 1973.

     i) attua l'applicazione delle direttive CEE entro i limiti della normativa vigente. In particolare:

     1. offre assistenza alla contabilità agraria ed alle elaborazioni dei piani aziendali di sviluppo;

     2. realizza iniziative di carattere promozionale di valorizzazione e di penetrazione dei prodotti agricoli lucani sui mercati italiani ed esteri;

     3. cura la gestione del «monte terre» reso libero dal prepensionamento dei coltivatori anziani e la realizzazione di programmi di riordino fondiario ed esegue gli interventi riservati dalla legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni agli Enti di sviluppo agricolo e svolge, altresì, le funzioni di organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della legge 9 maggio 1975, n.  153, art. 39;

     4. cura la qualificazione dei tecnici in quanto consulenti socio- economici, offre assistenza tecnica alle aziende in grado di svilupparsi ed assistenza socio-economica ai coltivatori che intendono riconvertire la propria attività e partecipa alle iniziative nel campo della formazione professionale;

     5. favorisce la creazione di forme di integrazione verticale tese a garantire il potere contrattuale e lo sviluppo delle imprese agricole in applicazione delle direttive CEE 75/268, recepite con legge 10 maggio 1976, n. 352; esegue piani di valorizzazione di risorse agricole con particolare riferimento ai progetti FEOGA di cui al regolamento n. 17/64 della CEE;

     l) attua il completamento di tutte le attività operative in corso;

     m) elabora ed esegue, su richiesta dei produttori agricoli - singoli od associati progetti di miglioramento fondiario ed agrario;

     n) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge n. 386 del 30 aprile 1976, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 9 di detta legge.

 

     Art. 4. (Alienazione dei fondi).

     Il riservato dominio in favore dell'Ente di sviluppo sui terreni assegnati ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, viene a cessare con il pagamento nella 15ª annualità del prezzo di assegnazione e l'assegnatario diventa pieno proprietario del fondo.

     L'Ente esercita di regola il diritto di prelazione in caso di alienazione dei fondi espropriati e assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841.

     Nel caso che l'Ente non eserciti il diritto di prelazione all'acquisto, l'alienante può trasferire la proprietà dei terreni esclusivamente a coltivatori diretti o ad altri manuali ed abituali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa sufficiente, secondo le norme che saranno fissate da apposita legge regionale.

     Il possesso dei requisiti prescritti da parte dell'acquirente è attestato dal Presidente dell'Ente. Di tale attestazione deve essere fatta menzione nell'atto di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione, agli effetti dell'articolo 5, 1° comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

     La vendita deve essere effettuata alle condizioni e al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

 

     Art. 5. (Organi Statutari).

     Sono organi dell'Ente:

     1 - Il Consiglio di amministrazione;

     2 - Il Presidente;

     3 - Il Comitato esecutivo;

     4 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 6. (Composizione del Consiglio di amministrazione). [1]a Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione del Consiglio Regionale ed è composto da 22 consiglieri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

     I posti di consigliere sono così ripartiti:

     a) n. 11 rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai Gruppi consiliari almeno 7 giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composta da un numero massimo di 7 candidati per garantire la rappresentanza della minoranza;

     b) n. 7 rappresentanti designati dalle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale in proporzione della effettiva rappresentatività

regionale di ciascuna di esse calcolata sulla base del numero degli iscritti, dell'attività di Patronato certificata dall'INPS e dei contributi CAU (Contributi Agricoli Unificati), secondo criteri e modalità che saranno definiti dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

     d) n. 1 rappresentante del personale dell'ente eletto dall'Assemblea del personale convocata dal Direttore Generale dell'ente stesso.

     Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e cessa, comunque, alla scadenza della legislatura regionale.

     Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

     I membri del Consiglio di Amministrazione rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole sono da queste designati, su richiesta del Presidente della Giunta, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ed in caso di rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

     Entro lo stesso termine il personale dell'Ente designa il rappresentante di cui alla lett. d) del presente articolo.

     Il Presidente della Giunta regionale emette il decreto di nomina del Consiglio di Amministrazione anche se entro il termine suddetto non sia stata comunicata la designazione di uno o più rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e professionali agricole o del rappresentante del personale.

     In tale ipotesi, con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale si provvederà, a seguito delle designazioni successivamente pervenute, all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, risultando questo composto, a tutti gli effetti e fino al completamento della composizione prevista dal presente articolo, dal numero dei membri indicati nel decreto di costituzione o nei successivi decreti integrativi.

     In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso Gruppo Consiliare che aveva presentato la lista alla quale apparteneva il rinunciatario o il decaduto per i componenti di cui al punto a) e su proposta delle rispettive Organizzazioni per i componenti di cui ai punti b), c) e d) del presente articolo.

 

     Art. 7. (Il Presidente). [1]a

     Il Consiglio regionale, in unica seduta, elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e, tra gli stessi, il Presidente ed il Vice Presidente.

     Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede alle nomine.

     Le funzioni di Presidente possono essere esercitate, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

     Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente.

     Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 5 anni e cessano, comunque, alla scadenza della legislatura regionale e nei casi previsti dal successivo art. 8.

 

     Art. 8. (Il Comitato esecutivo). [2]

     Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente e da n. 3 componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dallo stesso Consiglio.

     In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo, il Comitato stesso si intende sciolto.

     Il Consiglio di Amministrazione dell'ente, appositamente convocato dal suo Presidente, elegge entro 20 giorni il nuovo esecutivo.

     Il Comitato esecutivo s'intende, altresì, sciolto in caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

     Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente decadono in tutti i casi di scioglimento del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 9. (Il Collegio dei Revisori dei Conti).

     Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 5 membri effettivi e da 2 supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale [3].

     Del Collegio fanno parte 1 rappresentante designato dal Ministero del Tesoro, 1 rappresentante designato dal Ministero dell'Agricoltura, a norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1976, n. 386, 3 rappresentanti effettivi e 2 supplenti, iscritti all'Albo dei Revisori, eletti dal Consiglio regionale [3].

     Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto tra i revisori effettivi designati dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Compiti del Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente e provvede:

     a) a deliberare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

     b) alle variazioni ai capitoli di bilancio in corso di esercizio;

     c) a formulare i piani ed i programmi di attività dell'Ente;

     d) ad approvare gli altri regolamenti dell'Ente con riferimento particolare al regolamento di amministrazione e contabilità;

     e) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;

     f) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti del Comitato esecutivo previsto dall'art. 8 della presente legge [3]a;

     g) a promuovere la costituzione di società per azioni a responsabilità limitata, cooperative, partecipazioni in società e nomina dei rappresentanti dell'Ente nei relativi consigli di amministrazione e nei collegi sindacali;

     h) a deliberare su ogni altro oggetto riguardante le attività dell'Ente stabilito da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione;

     i) a deliberare l'acquisto o la costruzione di immobili da destinare agli uffici per lo svolgimento dei compiti d'istituto;

     I) alla nomina del Direttore Generale.

     Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo delegato.

 

     Art. 11. (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, si riunisce in via ordinaria una volta al mese o, in via straordinaria, anche quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei Revisori dei Conti, oppure, con motivata richiesta, dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore al Dipartimento Agricoltura e Foreste.

     Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

     Art. 12. (Compiti del Comitato esecutivo).

     Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le delibere necessari per l'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione, esercita le attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'Ente.

     In caso di urgenza può deliberare su operazioni di importo non superiore ai 50 milioni: le relative delibere devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Alle sedute del Comitato assiste il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo delegato.

 

     Art. 13. (Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti).

     Il Collegio dei Revisori dei Conti:

     a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che l'accompagnano;

     b) controlla la gestione dell'Ente;

     c) elabora semestralmente una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente da trasmettere al Presidente dell'Ente che la porta a conoscenza del Consiglio di amministrazione per eventuali osservazioni e quindi la trasmette al Dipartimento Agricoltura e Foreste della Regione.

 

     Art. 14. (Il Direttore Generale).

     All'Ente è preposto un Direttore Generale, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i dipendenti dell'ESAB appartenenti alla VI fascia funzionale o tra i dipendenti dello Stato o di Enti pubblici aventi qualifica corrispondente o equiparabile o tra persone particolarmente competenti nei problemi della tecnica, dello sviluppo e della programmazione agricola, nel rispetto dei principi della legislazione statale.

     Il Direttore Generale interviene, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo, e ne controfirma i verbali.

     Dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'Ente adeguandoli alle esigenze interne di funzionalità, nel rispetto del regolamento organico e di quelli di amministrazione e regola la migliore utilizzazione del personale.

     Controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa.

     Risponde dell'andamento del servizio al Presidente. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli.

     Al Direttore Generale compete il trattamento giuridico ed economico corrispondente al VII livello funzionale, quarta classe di stipendio, di cui alle tabelle B) e C) della legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974 e successive modificazioni e integrazioni.

     Le funzioni di Direttore Generale sono attribuite, fino alla data dell'inquadramento del personale, al dipendente più alto in grado assegnato all'ESAB a norma dell'articolo 6 comma III legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 15. (Incompatibilità).

     Sono incompatibili con la carica di Consigliere d'amministrazione dell'Ente e di Sindaco Revisore, i membri eletti al Parlamento, alle Regioni, alle Province, alle Comunità Montane e ai Comuni, nonché i Consiglieri di altri Enti regionali, e tutti coloro per i quali sussistono cause di incompatibilità o di ineleggibilità con la carica di Consigliere regionale.

     Le cause di ineleggibilità, se sopravvenute alla nomina a consigliere dell'Ente, si trasformano in cause di incompatibilità.

     Il Consigliere, la cui carica sia divenuta incompatibile, deve - entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità - rinunciare alla nuova carica o funzione senza necessità di diffida o invito da parte dell'Ente.

     In caso di mancata rinuncia alla nuova carica nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica di Consigliere dell'Ente.

     Il Presidente, i membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori nonché i dipendenti dell'Ente non possono essere dirigenti o ricoprire cariche in società od Enti la cui attività sia o possa essere in contrasto con quella dell'Ente di sviluppo agricolo. Tali incompatibilità sono rilevate dal Consiglio di amministrazione, dai Sindaci e dall'Assessore all'Agricoltura e Foreste.

     La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 16. (Approvazione delle delibere). [4]

 

     Art. 17. (Esercizio finanziario dell'Ente).

     L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     Entro il 30 aprile di ciascun anno deve essere presentato dal Presidente del Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente ed entro il 31 ottobre il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

     Detti bilanci, unitamente alla relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, vanno inviati, entro 30 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, al Dipartimento all'Agricoltura e Foreste, mentre le deliberazioni che modificano gli stanziamenti di bilancio vanno inviate non appena adottate.

     Copie di tali bilanci, previa deliberazione della Giunta regionale, sono trasmesse al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

 

     Art. 18. (Vigilanza).

     La vigilanza sull'amministrazione dell'Ente è di competenza della Giunta regionale.

     Il Presidente della Giunta, o per sua delega l'Assessore al Dipartimento Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta, può ordinare ispezioni tecniche e amministrative e disporre la esecuzione d'ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni legislative e regolamentari quando l'amministrazione dell'Ente ne rifiuti o ne ritardi l'adempimento.

     In caso di accertamento di gravi irregolarità amministrative, di persistenti inadempimenti di atti dovuti o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, questo viene sciolto dal Presidente della Giunta con decreto motivato e previa deliberazione del Consiglio regionale.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione il Presidente della Giunta, previa deliberazione del Consiglio regionale, affida la gestione straordinaria dell'Ente ad un Commissario, assistito eventualmente da uno o due Vice Commissari, ai quali potrà essere delegata parte delle funzioni commissariali.

     Entro il termine massimo di 4 mesi il Consiglio di amministrazione dell'Ente deve essere ricostituito.

 

     Art. 19. (Indennità). [1]a

     Il trattamento di missione e il rimborso delle spese per il Presidente, per i componenti del Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei Conti, sono fissati in base alla vigente legislazione.

     La indennità di carica del Presidente è pari al 60% di quella prevista per il Consigliere Regionale. L'indennità del Vice Presidente, dei componenti del Comitato esecutivo è pari al 60% di quanto percepito dal Presidente dell'Ente. L'indennità del Presidente del Collegio dei Revisori è pari al 30% dell'indennità spettante al Presidente.

     L'indennità di presenza, non cumulabile con l'indennità di carica di cui al precedente comma, per le riunioni del Consiglio e del Collegio dei Revisori è fissata in lire 50.000 (cinquantamila) per ogni giornata di effettiva seduta.

 

     Art. 20. (Patrimonio dell'Ente).

     L'Ente regionale di Sviluppo ha un patrimonio e un bilancio iniziale proprio.

     Costituiscono patrimonio dell'Ente, il fondo di dotazione previsto dalla presente legge, tutti i beni mobili ed immobili che deriveranno alla Regione dalla ripartizione dei beni delle attività e passività del disciolto Ente di Sviluppo Agricolo di Puglia e Lucania, in osservanza dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

     Art. 21. (Gestioni speciali).

     Per le gestioni speciali previste dall'art. 9 della legge statale 30 aprile 1976, n. 386, si redigono bilanci separati annessi al bilancio dell'Ente Sviluppo Agricolo di Basilicata.

     Da tali bilanci deve risultare il numero e l'onere del personale dei ruoli dell'Ente destinato alle gestioni speciali nonché la quota di spese generali per servizi comuni da attribuire alle gestioni stesse.

 

     Art. 22. (Spese di funzionamento).

     Alle spese per il funzionamento e all'attività dell'Ente si provvede con:

     a) il fondo di dotazione iniziale;

     b) le entrate derivanti dalla alienazione dei beni;

     c) le rendite patrimoniali;

     d) i contributi stanziati dallo Stato e dalla Regione;

     e) le entrate derivanti da finanziamenti per la realizzazione di attività ed opere previste da leggi regionali, statali e comunitarie;

     f) eventuali proventi riscossi per servizi ed attività;

     g) eventuali liberalità disposte da Enti pubblici e da privati.

 

     Art. 22 bis. (Disposizioni finanziarie).

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1977, con i fondi che saranno assegnati alla Regione Basilicata sulle disponibilità finanziarie recate dalla legge 30 aprile 1976, n. 386.

     Per gli anni successivi si provvederà oltre che con i fondi provenienti dalla citata legge n. 386, con gli stanziamenti che saranno al riguardo previsti nel bilancio regionale.

     La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con atto amministrativo, le occorrenti variazioni di bilancio dopo che saranno comunicate le quote di riparto dei fondi di cui al 1° comma del presente articolo.

 

     Art. 23. (Organizzazione degli uffici).

     L'E.S.A.B. è organizzato in un ufficio centrale con sede a Matera ove ha sede anche la direzione generale e un ufficio provinciale con sede a Potenza; nonché in gruppi tecnici operativi con riferimento, ai fini della dislocazione periferica, alle Comunità Montane, ai Comprensori, ai progetti di investimento regionale e alla migliore utilizzazione delle vocazioni zonali.

 

     Art. 24. (Assetto organico funzionale dell'Ente e trattamento giuridico ed economico del personale).

     Al personale dell'Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata è attribuito lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti della Regione (legge regionale n. 16 del 25 luglio 1974 e successive modificazioni e integrazioni), con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.

     All'inquadramento del personale si procederà con i criteri di cui al titolo III della Legge Regionale n. 16 del 25-7-1974 e successive modificazioni ed integrazioni [5].

     Al personale dell'E.S.A.B. proveniente dal cessato Ente di Sviluppo di Puglia e Lucania, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 1977 n. 26 istitutiva dell'E.S.A.B, viene mantenuto il sistema pensionistico INPS e il Fondo di Previdenza, entrambi attualmente in godimento da parte del predetto personale [5].

     All'atto del primo inquadramento del personale nei ruoli dell'E S A B è data facoltà allo stesso personale di optare per il trattamento pensionistico della C.P.D.E.L. (Cassa Pensioni per i dipendenti degli Enti Locali) mediante il trasferimento della posizione assicurativa presso l'INPS alla C.P.D.E.L. ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     Il Consiglio Regionale, sentito il parere dell'ESAB, provvederà con atto legislativo ad ordinare i servizi interni sotto l'aspetto funzionale e della dotazione organica.

 

     Art. 25. (Comandi e trasferimenti di personale).

     E' ammesso, per esigenza di servizio, il comando o il trasferimento del personale di ruolo dell'E.S.A.B. a quello della Regione e degli Enti, Istituti e Aziende regionali e viceversa.

     I relativi provvedimenti sono adottati di concerto tra le Amministrazioni interessate, sentite le Organizzazioni sindacali.

 

     Art. 26. (Norme transitorie).

     La definizione dei rapporti giuridici, economici e patrimoniali connessi con l'attività dell'Ente di Sviluppo di Puglia e Lucania che non sia stata possibile già attribuire a una delle due gestioni regionali prevista dall'articolo 6 della legge 386/76 sarà curata dall'Ente di sviluppo competente per territorio previa intesa tra le Regioni interessate.

     Eventuali oneri e benefici derivanti da tale definizione saranno ripartiti e attribuiti sempre d'intesa tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata.

 

     Art. 27.

     Sino alla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta regionale nomina, su conforme deliberazione del Consiglio regionale, un Commissario straordinario.

 

     Art. 28.

     Per quanto non previsto nella presente legge si fa riferimento alle norme di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386.

 

 


[*] Vedi l'art. 1, lett. b), della L.R. 7 agosto 1996, n. 38.

[1] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1978, n. 48.

[1] Lettera così integrata dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 1978, n. 48.

[1]1a Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

[1]1a Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

[2] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 22 febbraio 1980, n. 55, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 1977, n. 43.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 22 novembre 1977, n. 43.

[3]3a Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

[4] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 14 marzo 1988, n. 11.

[1]1a Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 1988, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 1981, n. 21.

[5] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 1981, n. 21.