§ 2.1.49 - L.R. 24 aprile 1990, n. 21.
Procedure per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio presso il Collegio Scuola di Metaponto. Abrogazione ultimo comma art. 28 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/04/1990
Numero:21


Sommario
Art. 1.      Le unità in servizio presso il Collegio Scuola di Metaponto con una anzianità di almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/86, in applicazione della L.R. 20.6.79 n. 21, non [...]
Art. 2.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.
Art. 3.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.1.49 - L.R. 24 aprile 1990, n. 21.

Procedure per l'inquadramento nel ruolo regionale del personale in servizio presso il Collegio Scuola di Metaponto. Abrogazione ultimo comma art. 28 L.R. 6.6.86 n. 9.

 

Art. 1.

     Le unità in servizio presso il Collegio Scuola di Metaponto con una anzianità di almeno 3 anni alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/86, in applicazione della L.R. 20.6.79 n. 21, non ancora immessi nel ruolo organico della regione sono inquadrati con le procedure della L.R. 4 luglio 1989 n. 17.

 

     Art. 2.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.