§ 2.1.48 - L.R. 4 luglio 1989, n. 17.
Sistemazione del personale pervenuto alla Regione in forza dell'art. 60 della legge n. 219/1981.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:04/07/1989
Numero:17


Sommario
Art. 1.      E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 per l'inquadramento presso la Regione Basilicata del personale convenzionato, assunto con [...]
Art. 2.      La immissione nel ruolo speciale di cui al precedente articolo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, ed avviene con le [...]
Art. 3.      L'inquadramento del personale di cui al primo comma del precedente articolo 1 è disposto a domanda dell'interessato, presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle [...]
Art. 4.      L'organico del ruolo speciale ad esaurimento è così determinato:
Art. 5.      Il trattamento economico del personale immesso nel ruolo speciale istituito con la presente legge è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità [...]
Art. 6.      E' abrogata la legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42.
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione al capitolo 351 del bilancio regionale per l'esercizio corrente ed allo stesso o corrispondente [...]
Art. 8.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 2.1.48 - L.R. 4 luglio 1989, n. 17.

Sistemazione del personale pervenuto alla Regione in forza dell'art. 60 della legge n. 219/1981.

 

Art. 1.

     E' istituito il ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 per l'inquadramento presso la Regione Basilicata del personale convenzionato, assunto con deliberazioni della Giunta regionale adottate entro il 20 agosto 1984, in attuazione della delibera CIPE dell'11 giugno 1981 e dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     Tale personale, avente titolo all'immissione in ruolo anche ai sensi della L.R. 29 dicembre 1984, n. 42, non applicata, è attualmente in servizio «a tempo determinato» anche per gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 4504 del 10 settembre 1985.

 

     Art. 2.

     La immissione nel ruolo speciale di cui al precedente articolo è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, ed avviene con le modalità di cui al successivo art. 3. Non possono in ogni caso essere ammessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646.

 

     Art. 3.

     L'inquadramento del personale di cui al primo comma del precedente articolo 1 è disposto a domanda dell'interessato, presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nelle qualifiche funzionali corrispondenti ai livelli retributivi in godimento.

     Detto inquadramento si consegue:

     a) per gli aspiranti al quarto livello sulla base dell'utile collocazione nella graduatoria per titoli redatta in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 5118 del 2 ottobre 1981 e del servizio prestato;

     b) per gli aspiranti al sesto livello, sulla base di cui alla precedente lettera a) e previo superamento di una prova scritta su argomento professionale;

     c) per gli aspiranti all'ottavo livello, sulla base di cui alla precedente lettera b) con l'aggiunta di una prova scritta di cultura generale.

     Le modalità di svolgimento delle suddette prove d'esame verranno stabilite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, da approvarsi sentite le organizzazioni sindacali.

 

     Art. 4.

     L'organico del ruolo speciale ad esaurimento è così determinato:

 

 

VIIIª qualifica funzionale:                            Posti n. 32

VIª   qualifica funzionale:                            Posti n. 36

IVª   qualifica funzionale:                            Posti n. 46

                                      Tot.                     114

 

 

     Art. 5.

     Il trattamento economico del personale immesso nel ruolo speciale istituito con la presente legge è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.

 

     Art. 6.

     E' abrogata la legge regionale 29 dicembre 1984, n. 42.

 

     Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con l'imputazione al capitolo 351 del bilancio regionale per l'esercizio corrente ed allo stesso o corrispondente capitolo per i bilanci successivi.

 

     Art. 8.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.