§ 2.1.6 - L.R. 2 marzo 1976, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 per l'inquadramento del personale dei soppressi Enti edilizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1976
Numero:12


Sommario
Art. 1.      Per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 per la parte riguardante il trasferimento alla Regione del personale degli Enti edilizi soppressi, la legge [...]


§ 2.1.6 - L.R. 2 marzo 1976, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 per l'inquadramento del personale dei soppressi Enti edilizi.

 

Art. 1.

     Per l'applicazione delle norme contenute nel D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 per la parte riguardante il trasferimento alla Regione del personale degli Enti edilizi soppressi, la legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 viene così modificata ed integrata:

     a) le dotazioni del ruolo organico di cui all'art. 26, successivamente modificate con L.R. 26 aprile 1975, n. 37 e con L.R. 9 maggio 1975, n. 38, sono incrementate di un posto per la qualifica di Responsabile di Ufficio, di sei posti per la qualifica di Collaboratore e di un posto per la qualifica di Assistente;

     b) [1].

 

 


[1] Integra l'art. 124 della L.R. 25 luglio 1974, n. 16.