§ 2.1.4 - L.R. 26 aprile 1975, n. 37.
Immissione nei ruoli regionali del personale addetto al settore dell'assistenza tecnica.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/04/1975
Numero:37


Sommario
Art. 1.      Il personale proveniente dai Centri di Assistenza Tecnica in Agricoltura, operanti nella Regione, trasferito in forza della deliberazione del CIPE in data 15 marzo 1973, è inquadrato nel ruolo [...]
Art. 2.      Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:
Art. 3.      Per quanto riguarda il trattamento economico e quello assistenziale e previdenziale, nonché ogni altro aspetto giuridico ed economico, si applicano rispettivamente l'art. 119 e le altre norme [...]
Art. 4.      (Omissis)
Art. 5.      Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la disciplina dell'assistenza tecnica.


§ 2.1.4 - L.R. 26 aprile 1975, n. 37.

Immissione nei ruoli regionali del personale addetto al settore dell'assistenza tecnica.

 

Art. 1.

     Il personale proveniente dai Centri di Assistenza Tecnica in Agricoltura, operanti nella Regione, trasferito in forza della deliberazione del CIPE in data 15 marzo 1973, è inquadrato nel ruolo regionale, con decorrenza, agli affetti giuridici ed economici, 1° maggio 1973, sulla base del titolo di studio posseduto e delle mansioni svolte alla data del 30 aprile 1973.

     Al predetto personale viene riconosciuto, ai fini della progressione economica, il servizio prestato ai sensi del comma precedente, a norma dell'art. 121 della legge regionale relativa all'inquadramento del personale.

     Il personale dei C.A.T., attualmente nei ruoli dei Consorzi di Bonifica e dell'Ente Irrigazione, potrà essere inquadrato nel ruolo regionale solo previa presentazione di domanda da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     Per l'immissione in ruolo del predetto personale la pianta organica del personale regionale è aumentata dei seguenti posti:

     a) nella qualifica di Collaboratore, n. 28 posti;

     b) nella qualifica di Funzionario, n. 11 posti;

     Totale n. 39 posti.

 

     Art. 3.

     Per quanto riguarda il trattamento economico e quello assistenziale e previdenziale, nonché ogni altro aspetto giuridico ed economico, si applicano rispettivamente l'art. 119 e le altre norme della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16.

 

     Art. 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento per la disciplina dell'assistenza tecnica.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.