Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 03/01/2009 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa |
Art. 2. Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas |
Art. 3. Modifiche alla L.R. n. 17 del 24.11.2008 |
Art. 4. Disposizioni in materia di calendario venatorio |
Art. 5. Disposizione finanziaria |
Art. 6. Modifiche di natura finanziaria |
Art. 7. Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 6.2.19 - L.R. 3 gennaio 2009, n. 2.
Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa.
(B.U. 5 gennaio 2009, n. 1 Straord.)
Art. 1. Disposizioni fiscali in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas naturale ed imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e l’imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa, istituite dall’art. 9, comma 1, del
2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 per cento del corrispondente tributo erariale.
Art. 2. Modifica alle disposizioni tributarie in materia di addizionale regionale all’accisa sul gas
1. Nelle disposizioni tributarie regionali in materia di accisa sul gas, le parole “metano” e “gas metano”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “gas naturale”.
Art. 3. Modifiche alla L.R. n. 17 del 24.11.2008
1. Gli articoli 24, 25 e 26 della L.R. n. 17 del 24.11.2008 recante “Norme regionali contenenti l’attuazione della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e disposizioni in materia di personale”, sono abrogati.
Art. 4. Disposizioni in materia di calendario venatorio
1. Limitatamente alla stagione venatoria 2008/2009 è prorogato il periodo di prelievo venatorio del cinghiale (Sus Scrofa) fino all’11.01.2009.
Art. 5. Disposizione finanziaria
1. E’ autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali “Allegato 1” sulla base degli stanziamenti iscritti con la
Art. 6. Modifiche di natura finanziaria
1. Il comma 107 della
“107. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di Euro 35.000,00 per l’attività convegnistica dell’Associazione Culturale “Giustizia Sociale” di Chieti. L’onere di cui al presente comma trova copertura mediante finalizzazione dello stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 10.02.008 – 62422, denominato “interventi in materia di promozione culturale.”.
Art. 7. Disposizioni per i Giochi del Mediterraneo
1. E’ approvato il protocollo d’intesa sottoscritto tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Chieti in data 29.12.2008, finalizzato alla realizzazione di un nuovo sistema viario di accesso al Villaggio Mediterraneo dei XVI Giochi del Mediterraneo – Pescara 2009, dalla viabilità statale (S.S. n. 81, S.S. n. 5), provinciale (S.P. ex S.S. n. 656), comunale (via Gorizia e via Montello) e autostradale (A14 - casello di Dragonara).
2. Il Comune di Chieti è autorizzato a trasferire, in tutto o in parte, le incombenze di cui all’art. 4 (competenza degli Enti) e le risorse finanziarie di cui all’art. 5 (oneri complessivi, impegni e copertura finanziaria) del predetto protocollo d’intesa, al Commissario delegato dei XVI Giochi del Mediterraneo, con separato atto da sottoscriversi tra il Comune ed il Commissario medesimi, accertato, da parte del Comune di Chieti, che gli interventi oggetto del citato protocollo d’intesa, rientrino nell’ambito specifico della viabilità connessa al Villaggio Mediterraneo, come previsto dal comma 4 dell’art. 5 della
3. Il trasferimento dei fondi in favore del Commissario delegato avverrà in congruenza con quanto sarà stabilito con convenzione da sottoscriversi tra il Dirigente del Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale regionale ed il Dirigente del Comune di Chieti che sarà allo scopo nominato.
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
TABELLA A
(Articolo 1, comma 1)
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’ACCISA SUL GASNATURALE E IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE UTENZE ESENTI DALL’ACCISA.
CONSUMI per usi civili |
Euro al metro cubo di gas naturale |
Euro al metro cubo di gas naturale per i Comuni compresi nelle zone climatiche “E” ed “F”, individuate dal |
Consumi fino a 120 metri cubi annui |
€ 0,019000 |
€ 0,01033 |
Consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui |
€ 0,023241 |
€ 0,01033 |
Consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1.560 metri cubi annui |
€ 0,025823 |
€ 0,01033 |
Consumi superiori a 1.560 metri cubi annui |
€ 0,025823 |
€ 0,01033 |