Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 16/03/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 6.1.165 - L.R. 16 marzo 2007, n. 4.
Misure finanziare urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).
(B.U. 21 marzo 2007, n. 17).
Art. 1. Misure finanziarie urgenti per il piano di risanamento del sistema sanitario regionale.
1. Il gettito fiscale derivante dalle misure di cui all'articolo l, commi da 6 a 8 della
2. Per l’esercizio 2007 il pareggio di bilancio della Regione Abruzzo, è assicurato mediante l’attuazione di un piano straordinario di dismissioni di immobili appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e delle Aziende sanitarie locali regionali. A tal fine la Giunta regionale approva entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’elenco dei beni da dismettere con le procedure previste dalle vigenti normative, ivi comprese procedure di finanza strutturata.
3. Il piano di cui al comma 2 ricomprende beni per un valore stimato non inferiore a € 101.000.000,00.
4. Al bilancio di previsione per l'anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) U.P.B. 04.01.001 - Capitolo 41011 ridenominato “Proventi da alienazioni del patrimonio immobiliare delle Asl regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine” in aumento di € 101.000.000,00 [1];
b) U.P.B. 12.01.001 - Capitolo 81520 in aumento di € 101.000.000,00
5. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo nell’importo di € 136.000.000,00 e comunque non inferiore al gettito derivante dalle misure di cui all’art. 1, commi da 6 a 8 della
5 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni al bilancio di previsione ai sensi dell’articolo 25 della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Lettera così modificata dall'art. 23 della
[2] Comma inserito dall'art. 23 della