Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 finanze, demanio, patrimonio |
Data: | 12/12/2006 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, delle aziende regionali, dei consorzi e di tutti gli altri enti è [...] |
§ 6.2.18 - L.R. 12 dicembre 2006, n. 44.
Determinazione delle aliquote Irap e addizionale regionale Irpef e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale.
(B.U. 29 dicembre 2006, n. 77).
1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, il numero dei membri dei consigli di amministrazione degli enti strumentali, delle aziende regionali, dei consorzi e di tutti gli altri enti è ridotto ad un massimo di tre componenti. I membri dei suddetti consigli di amministrazione cessano dall’incarico alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi componenti sono nominati entro i successivi 45 giorni. Con direttiva del Presidente della Giunta, su proposta degli assessori competenti, sono definiti gli indirizzi volti al riassetto organizzativo degli enti di cui sopra e alla determinazione delle aree di intervento della stessa con l’obiettivo di ridurre i complessivi costi di gestione di almeno il 10%. Per il conferimento di nuovi incarichi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la direttiva determina la misura dei compensi e gli eventuali trattamenti accessori del legale rappresentante e dei dirigenti di tali enti in misura non superiore ad un tetto massimo dell’80% del trattamento attuale. Le medesime amministrazioni non possono deliberare clausole contrattuali che prevedano per gli stessi soggetti benefici economici superiori.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso e la spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, il Presidente della Giunta, entro il 30 giugno 2007, su proposta degli assessori competenti, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti e organismi regionali nonché di strutture amministrative nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) fusione o trasformazione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgano attività analoghe o complementari;
2) fusione o trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgano funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico;
3) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo, gestione e consultivi.
3. La stessa finalità di cui ai commi 1 e 2 è raggiunta mediante misure idonee al controllo e contenimento dei costi degli organismi politici ed amministrativi della Giunta e del Consiglio regionali da predisporre entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa fra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per un patto nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 settembre 2006 ha espresso la propria condivisione, gli Enti del Servizio Sanitario regionale effettuano una ricognizione puntuale della consistenza organica del personale dipendente a tempo indeterminato o determinato in relazione alla possibilità di assicurare i livelli essenziali di assistenza e adottano le determinazioni conseguenti per il raggiungimento degli obiettivi.
5. Per contribuire al processo di risanamento complessivo del deficit strutturale e per destinare alle politiche di sviluppo i risparmi conseguiti, sono ridotte del 20% le spese di rappresentanza comunque denominate di Giunta, Consiglio e di tutti gli Enti Pubblici sotto controllo della Regione.
6. Con decorrenza dall’anno di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2006 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 3 del
7. In deroga a quanto stabilito nel comma 6, per i soggetti passivi di cui alle sotto elencate disposizioni legislative l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando le aliquote di cui all’articolo 16, commi 1 e 1bis del
1) art. 14 della
2) art. 43 della
3) art. 84 commi 1, 2, 3 e 4 della
4)
8. A decorrere dall’anno d’imposta 2007, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all’aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato la maggiorazione di 0,5 punti percentuali [3].
9. In applicazione del Piano di risanamento del Sistema sanitario regionale 2006-2009 di cui all’articolo 1 comma 180 della
10. Ai fini di quanto previsto al comma 9, la determinazione delle relative aliquote sarà fissata con apposita legge regionale entro il 30 aprile di ciascun anno, verificate le possibilità di esenzione.
11. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 7 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 7 della
[3] Comma così modificato dall'art. 7 della