§ 6.1.154 - L.R. 17 febbraio 2006, n. 3.
Modifica dell’art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:17/02/2006
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’art. 118 della L.R. 6/2005)
Art. 2.  Entrata in vigore


§ 6.1.154 - L.R. 17 febbraio 2006, n. 3.

Modifica dell’art. 118 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005) di modifica dell’art. 164 della L.R. 15/2004 (Disposizioni in materia di artigianato).

(B.U. 3 marzo 2006, n. 14).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’art. 118 della L.R. 6/2005)

     1. L’art. 118 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:

     «Art. 118 - Modifica dell’art. 164 della L.R. 15/2004

     1. Il comma 2 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

     2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lettera a) della L.R. 60/1996, sono designati dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

     2. Il comma 3 dell’art. 164 della L.R. 15/2004 è sostituito dal seguente:

     3. La ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione in seno ad ogni CPA viene stabilita, entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, sulla base di un accordo sottoscritto dalle associazioni artigiane regionali di categoria di cui al comma 2.

     Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo, la ripartizione della rappresentanza numerica per ciascuna associazione, in seno ad ogni CPA, viene stabilita secondo criteri fissati con proprio atto dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta competente per materia, sentite le associazioni di categoria.»

 

     Art. 2. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.