Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 25/07/1996 |
Numero: | 59 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente legge è finalizzata al compimento dei programmi comunitari PNIC e POP 1989/93 e al completamento dei relativi interventi comunitari espressi in ECU. |
Art. 2. Ultimazione di programmi. |
Art. 3. Economie sui progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale. |
Art. 4. Disposizioni sul bilancio. |
Art. 5. Urgenza. |
§ 6.1.54 - L.R. 25 luglio 1996, n. 59.
Modificazioni della L.R. 3.4.1995, n. 32 e disposizioni per il completamento degli interventi finanziati con il sostegno comunitario.
(B.U. n. 27 speciale del 9 agosto 1996).
1. La presente legge è finalizzata al compimento dei programmi comunitari PNIC e POP 1989/93 e al completamento dei relativi interventi comunitari espressi in ECU.
Art. 2. Ultimazione di programmi.
1. Ad integrazione di quanto già previsto dall'art. 10 della L.R. 26.1.1993, n. 10, gli interventi finanziati ai sensi del regolamento della UE sui Programmi Integrati Mediterranei e i Programmi Nazionali di Interesse Comunitario, formalmente approvati dagli organi regionali competenti e in fase di realizzazione, qualora venga accertata con deliberazione della Giunta regionale l'indisponibilità dei fondi necessari al loro completamento, possono usufruire delle risorse finanziarie del Programma Operativo Plurifondo 1989-1993 entro i limiti del controvalore degli stanziamenti comunitari espressi in ECU.
Art. 3. Economie sui progetti strategici, finalizzati e di interesse regionale. [1]
Art. 4. Disposizioni sul bilancio.
1. Sono conseguentemente integrate le denominazioni dei capitoli dal n. 12541 al n. 12572 del bilancio di previsione 1996, parte spesa, approvato con L.R. 13/96, nel modo seguente: «e completamento interventi PIM e PNIC».
2. I fondi iscritti nel bilancio di previsione 1996 al capitolo di spesa 12484 denominato: «Cofinanziamento regionale per gli interventi Comunitari» sono destinati a concorrere al completamento degli interventi PIM e PNIC relativi al FESR e al FSE oltre che alla realizzazione di quelli derivanti dalla L.R. 32/95.
Art. 5. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica l'art. 15 della