§ 5.4.263 – L.R. 17 ottobre 2005, n. 29.
Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e ai diritti umani.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:17/10/2005
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Iniziative culturali.
Art. 3.  Giornata per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 4.  Premio per la Pace ed i Diritti Umani.
Art. 5.  Istituzione del Comitato permanente per la Pace ed i Diritti Umani.
Art. 6.  Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Entrata in vigore.


§ 5.4.263 – L.R. 17 ottobre 2005, n. 29.

Promozione e diffusione di una cultura dell’educazione alla pace e ai diritti umani.

(B.U. 4 novembre 2005, n. 54).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. La Regione Abruzzo, riconosce nella pace un diritto fondamentale dei popoli e di ogni individuo, in coerenza con le norme, le dichiarazioni internazionali ed i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

     2. In attuazione di tali principi, la Regione interviene al fine di favorire il radicamento nella comunità abruzzese di una cultura dell’educazione alla pace e dei suoi presupposti fondamentali quali i diritti umani, le libertà democratiche, la solidarietà umana, la nonviolenza, il rifiuto del terrorismo fondati sulla comprensione ed il rispetto reciproci.

     3. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nei precedenti comma, assume iniziative dirette e favorisce interventi di enti, istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi, nonché delle organizzazioni non governative, presenti sul territorio regionale.

 

     Art. 2. Iniziative culturali.

     1. La Regione, per l’approfondimento e la sensibilizzazione sui temi oggetto della presente legge concede contributi per:

     a) l’attuazione di ricerche ed indagini;

     b) l’organizzazione di incontri, manifestazioni, convegni e seminari di informazione;

     c) il patrocinio di incontri di formazione e studio con studiosi ed esperti a livello nazionale ed internazionale.

     2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi ad enti ed istituzioni culturali, organismi associativi e cooperativi e organizzazioni non governative, legalmente riconosciute, che svolgono attività di educazione alla pace e ai diritti umani.

     3. La Giunta regionale entro il 30 maggio di ogni anno approva il programma degli interventi predisposto dalla Direzione regionale competente in materia di Pace sulla base delle istanze pervenute dal Comitato di cui all’art. 5 ed assegna i contributi nel limite delle disponibilità di bilancio [1].

     4. La Direzione di cui al comma 3 cura la raccolta degli atti utili per la promozione e la diffusione, in particolare nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie, dei risultati delle ricerche e dei materiali didattici prodotti a seguito delle iniziative finanziate dalla Regione e ne acquisisce di nuovi anche mediante convenzioni da stipulare con centri di studio e ricerche nazionali ed internazionali.

     5. Per la predisposizione dell’archivio di cui al comma 4, la Direzione si avvale della consulenza del Comitato di cui all’art. 5, in modo da fornire alle istituzioni ed ai cittadini i documenti e le informazioni utili al perseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3. Giornata per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. Il 10 dicembre di ogni anno, data in cui ricorre l’anniversario dell’approvazione, da parte dell’assemblea Generale delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è individuato come giornata per la Pace e i Diritti Umani nella Regione Abruzzo.

     2. In relazione alla promozione e alla salvaguardia della Pace ed al riconoscimento dei Diritti Umani, ai fini di ricordare il significato della data di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta del Comitato di cui all’art. 5, determina le iniziative da adottare per celebrazioni della data stessa.

 

     Art. 4. Premio per la Pace ed i Diritti Umani.

     1. La Regione istituisce un premio annuale per la Pace e per i Diritti Umani, da assegnare a persone, enti, organismi associativi e cooperativi, comitati e organizzazioni che abbiano realizzato iniziative sui temi di cui alla presente legge.

     2. Il premio denominato "Abruzzo per la Pace e per i Diritti Umani" viene conferito dal Presidente della Giunta Regionale su proposta del Comitato di cui all’art. 5.

 

     Art. 5. Istituzione del Comitato permanente per la Pace ed i Diritti Umani.

     1. Presso la Direzione regionale competente in materia di Pace è istituito il Comitato permanente per la Pace e per i Diritti Umani, con il compito di realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità indicate all’articolo 1 e collaborare con la Giunta per la predisposizione del programma annuale di interventi [2].

     2. Il Comitato è composto:

     a) dal componente la Giunta regionale preposto alla materia [3];

     b) da 4 consiglieri nominati dal Consiglio regionale;

     c) da 5 rappresentanti degli organismi di cui all’art. 6, eletti dal Comitato dopo l'istituzione del Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della pace e dei diritti umani.

     3. Il Comitato approva il proprio regolamento interno che indica le modalità della sua composizione e ne disciplina l’attività.

     4. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle attrezzature, dei locali, nonché del personale messi a disposizione della Giunta regionale.

     5. Il Comitato dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all’insediamento del nuovo Comitato.

     6. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è successivamente integrato con i componenti di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 5.

     7. Il Comitato si insedia, su convocazione del Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed opera sino alla nomina dei 5 rappresentanti degli organismi con i componenti di cui al punti a) e b) del comma 2 dell'art. 5. Nella prima riunione viene nominato il Presidente del Comitato.

 

     Art. 6. Registro regionale degli organismi operanti per la Pace e per i Diritti Umani.

     1. E’ istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di Pace, il Registro regionale degli organismi operanti sul territorio regionale nel campo della Pace e dei Diritti Umani, comprendenti quelli che nell’atto costitutivo, prevedono fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali di educazione alla pace ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione, della difesa nonviolenta e della solidarietà [4].

     2. Gli organismi di cui al comma 1 devono possedere inoltre i seguenti requisiti:

     a) assenza di fini di lucro;

     b) prevedere nello statuto, tra gli scopi sociali, in forma espressa e con carattere prevalente e/o esclusivo iniziative volte a favorire la realizzazione della pace, dei diritti umani, della difesa popolare nonviolenta e del disarmo;

     c) prevedere un ordinamento interno a base democratica;

     d) essere costituite legalmente da almeno un anno alla data di richiesta di iscrizione al presente Registro.

     3. L’iscrizione al registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, ivi compresi quelli inerenti l’istituzione del Comitato permanente per la Pace e i Diritti Umani di cui all’art. 5, valutati per l’esercizio finanziario 2005 in € 50.000,00 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario in corso:

     - Cap. 61637 U.P.B. 01.01.007 denominato: Intervento regionale a favore della cooperazione dei Paesi in via di sviluppo L.R. 105/1989 e L.R. 63/1995

     - in diminuzione € 50.000,00

     - Cap. 61483 U.P.B. 10.01.004 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani

     - in aumento € 50.000,00

 

     Art. 8. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[2] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 24 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[4] Comma così modificato dall’art. 24 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.