| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 5. servizi sociali | 
| Capitolo: | 5.4 beni e attività culturali | 
| Data: | 02/08/1997 | 
| Numero: | 76 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. Il termine per la composizione degli Organi Statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, già stabilita dal 2° comma dell'art. 9 della L.R. n. 88 dell'11 settembre 1996, è [...] | 
| Art. 3. | 
| Art. 4. Nelle more della costituzione degli organi del nuovo Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo -, l'attività teatrale relativa alla stagione 1996/1997 e 1997/1998 è riferibile all'Ente [...] | 
| Art. 5. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 5.4.159 - L.R. 2 agosto 1997, n. 76.
Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. n. 82 e n. 88 dell'11 settembre 1996 (TSA - ATAM).
(B.U. n. Speciale dell'8 agosto 1997).
     Il termine per la composizione degli Organi Statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, già stabilita dal 2° comma dell'art. 9 della 
Nelle more della costituzione degli organi del nuovo Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo -, l'attività teatrale relativa alla stagione 1996/1997 e 1997/1998 è riferibile all'Ente Teatrale Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 88 dell'11.9.1996 - 1° comma -, ancorché svolta dal TSA.
Ai sensi e per gli effetti del comma che precede il contributo di cui all'art. 8 della richiamata L.R. 88/96 è erogato all'Ente Teatrale Regionale, nella persona del Commissario di cui al 1° comma dell'art. 9, ai fini del pagamento degli oneri sostenuti dal TSA per la stagione 1996/1997 e 1997/1998.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Integra l'art. 1, comma 2, della 
[2] Modifica ed integra l'art. 9 della