§ 5.4.159 - L.R. 2 agosto 1997, n. 76.
Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. n. 82 e n. 88 dell'11 settembre 1996 (TSA - ATAM).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:02/08/1997
Numero:76


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Il termine per la composizione degli Organi Statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, già stabilita dal 2° comma dell'art. 9 della L.R. n. 88 dell'11 settembre 1996, è [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Nelle more della costituzione degli organi del nuovo Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo -, l'attività teatrale relativa alla stagione 1996/1997 e 1997/1998 è riferibile all'Ente [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.4.159 - L.R. 2 agosto 1997, n. 76.

Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. n. 82 e n. 88 dell'11 settembre 1996 (TSA - ATAM).

(B.U. n. Speciale dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     Il termine per la composizione degli Organi Statutari e la conseguente cessazione delle funzioni commissariali, già stabilita dal 2° comma dell'art. 9 della L.R. n. 88 dell'11 settembre 1996, è prorogato fino all'approvazione dello Statuto e alla nomina degli Organi Statutari che deve aver luogo entro novanta [90] giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Nelle more della costituzione degli organi del nuovo Ente Teatrale Regionale - Teatro Stabile d'Abruzzo -, l'attività teatrale relativa alla stagione 1996/1997 e 1997/1998 è riferibile all'Ente Teatrale Regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della L.R. n. 88 dell'11.9.1996 - 1° comma -, ancorché svolta dal TSA.

     Ai sensi e per gli effetti del comma che precede il contributo di cui all'art. 8 della richiamata L.R. 88/96 è erogato all'Ente Teatrale Regionale, nella persona del Commissario di cui al 1° comma dell'art. 9, ai fini del pagamento degli oneri sostenuti dal TSA per la stagione 1996/1997 e 1997/1998.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Integra l'art. 1, comma 2, della L.R. 11 settembre 1996, n. 82.

[2] Modifica ed integra l'art. 9 della L.R. 11 settembre 1996, n. 88.