§ 5.3.39 - L.R. 28 novembre 1998, n. 140.
Rifinanziamento e modifiche della L.R. n. 96 dell'8 maggio 1995 "Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale".


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:28/11/1998
Numero:140


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Per il solo anno 1998 le istanze debbono essere prodotte entro il 10 dicembre.
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000 si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.3.39 - L.R. 28 novembre 1998, n. 140.

Rifinanziamento e modifiche della L.R. n. 96 dell'8 maggio 1995 "Norme in materia di educazione permanente corsi di orientamento musicale".

(B.U. n. 31 del 4 dicembre 1998).

 

Art. 1.

     (Omissis) [1]

 

     Art. 2.

     (Omissis) [2]

 

     Art. 3.

     Per il solo anno 1998 le istanze debbono essere prodotte entro il 10 dicembre.

 

     Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente Legge, valutato per l'anno 1998 in L. 100.000.000 si provvede mediante la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione per l'anno 1998:

     Cap. 141611 - Tit. 1 - Categoria 6 - Sezione 10 "Concessione di contributo alle cooperative di produzione del pescato o loro consorzi per la gestione dei mercati ittici"

     - in diminuzione - L. 100.000.000

     Cap. 61671 - Tit. I Categoria 6 Sezione 6 di nuova istituzione denominato "Contributi ed Enti ed Associazione per la promozione di corsi di orientamento musicale"

     - in aumento + L. 100.000.000

     Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 della Legge Regionale n. 96 dell'8 maggio 1995.

[2] Aggiunge il comma 1 bis al primo comma dell'art. 4 della L.R. n. 96 dell'8 maggio 1995.