§ 5.1.268 - L.R. 21 maggio 2010, n. 20.
Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:21/05/2010
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari
Art. 2.  Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 5.1.268 - L.R. 21 maggio 2010, n. 20.

Norme urgenti in materia di assistenza farmaceutica.

(B.U. 9 giugno 2010, n. 37)

 

Art. 1. Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari

1. Nell’ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell’ipotesi prevista dall’articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l’oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.

3. E’ preclusa l’istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).

4. L’istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all’assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.

5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l’assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.

6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all’indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.

7. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d’intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.

8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

 

     Art. 2. Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione

1. La competenza al rilascio dei certificati di cui all’articolo 12, commi 7 ed 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) siccome modificata ed integrata dalla legge n. 362 del 1991, è devoluta alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante il Servizio Farmaceutico Territoriale ivi preposto.

2. Il Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda unità sanitaria locale è, altresì, competente alla regolare tenuta e conservazione del Registro di cui al comma 9 dell’articolo 12 della legge 475 del 1968, all’attività di verifica relativa all’espletamento della pratica professionale dei farmacisti, nonché al rilascio dei certificati attestanti il servizio svolto presso le farmacie convenzionate pubbliche e private da farmacisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Farmacisti.

3. Su richiesta, le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni dato inerente l’espletamento della pratica professionale e le verifiche compiute.

4. Il presente articolo rinvia a provvedimento di Giunta regionale la definizione delle procedure applicative ed operative del regime transitorio.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.