Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 20/04/1995 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 3.000.000, si provvede con l'apposito stanziamento già iscritto al Cap. 11425 dello stato di [...] |
§ 5.1.130 - L.R. 20 aprile 1995, n. 57.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1993, n. 79 - Istituzione della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali.
(B.U. n. 11 del 12 maggio 1995).
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in lire 3.000.000, si provvede con l'apposito stanziamento già iscritto al Cap. 11425 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario.
Per il personale regionale componente della Conferenza permanente di cui all'art. 3, gli oneri per indennità di trasferta, rimborso spese per missioni gravano sullo stanziamento già iscritto al Cap. 11401 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
Per gli esercizi successivi al 1995 gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.
[1] Sostituisce le lettere c) e d), 1° comma, art. 3, della