Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/12/1993 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione. |
Art. 2. Funzioni. |
Art. 3. Composizione. |
Art. 4. Funzionamento. |
Art. 5. Il Presidente. |
Art. 6. Indennità. |
Art. 7. Norma finanziaria. |
Art. 8. Norma finale. |
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 5.1.118 – L.R. 23 dicembre 1993, n. 79. [1]
Istituzione della conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali.
(B.U. 30 dicembre 1993, n. 48).
Art. 1. Istituzione.
1. Il Consiglio Sanitario regionale è soppresso.
2. E' istituita presso il Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale la Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali con funzioni di consulenza e proposta nei confronti della Giunta regionale.
Art. 2. Funzioni.
1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, oltre ad esercitare i compiti di cui al precedente art. 1, esprime parere in ordine ai provvedimenti che comportano l'esercizio di poteri autorizzativi o di concessione in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, riservati espressamente da leggi statali o regionali alla competenza della Regione.
2. Esprime inoltre parere:
a) sulle piante organiche delle sedi farmaceutiche;
b) sui provvedimenti amministrativi a carattere generale relativi al contenimento della spesa sanitaria;
c) sui programmi di cui alla
d) sul piano sanitario regionale.
3. Le Unità Sanitarie Locali, per il tramite del settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale, possono richiedere il parere tecnico della Conferenza su fatti riguardanti l'organizzazione dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera e del servizio veterinario.
4. I pareri espressi dalla conferenza devono essere resi entro 45 giorni dalla presentazione delle richieste, trascorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
Art. 3. Composizione.
1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto al Settore Sanità
- Igiene - Sicurezza Sociale, è composta:
a) dal Componente la Giunta preposto al Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale, con funzioni di Presidente;
b) dal Presidente della Commissione Consiliare Permanente competente in materia di sanità, con funzioni di Vice-Presidente;
c) da 5 Dirigenti regionali del Settore Sanità Igiene - Sicurezza Sociale [2];
d) dai rappresentanti legali delle USL della Regione Abruzzo [3].
2. Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte da un Funzionario amministrativo del settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale.
Art. 4. Funzionamento.
1. La Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali dura in carica sino alla scadenza del Consiglio regionale.
2. Tutti i Componenti restano in carica, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, sino alla nomina dei loro successori.
3. I Componenti che si dimettono dall'incarico o ne cessino per qualsiasi motivo restano in carica fino al momento della loro sostituzione che avverrà con le stesse modalità di cui all'art. 3.
4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti [4].
5. In ogni votazione della Conferenza, che avverrà sempre a scrutinio palese, le pronunce sono valide soltanto se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Art. 5. Il Presidente.
1. Il Presidente:
a) convoca la Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali almeno 24 ore prima della data fissata. La convocazione può avvenire anche tramite fax;
b) dirige le operazioni di voto e ne annuncia i risultati;
c) assegna, previa istruttoria della competente struttura regionale, le singole questioni ai vari componenti la Conferenza che predispongono apposita relazione;
d) è sostituito in caso di assenza o impedimento dal Vice-Presidente.
Art. 6. Indennità.
1. Ai componenti ed al segretario della Conferenza permanente per i rapporti fra la Regione e le Unità Sanitarie Locali, per ogni seduta, compete un gettone di presenza nella misura di lire 130.000 e, ove ne ricorrono le condizioni, l'indennità di missione prevista per i dipendenti della regione appartenente al massimo livello retributivo.
2. I suddetti compensi vengono liquidati tramite il funzionario delegato del Settore Sanità - Igiene - Sicurezza Sociale.
Art. 7. Norma finanziaria.
(Omissis).
Art. 8. Norma finale.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.
Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[3] Lettera così sostituita dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 64 della